Il Sole 24 Ore

La maggioranz­a semplice non basta per il salto di classe

Il cambio degli infissi per migliori prestazion­i richiede l’unanimità

- Michele Orefice

In generale i lavori progettati per ottenere il superbonus possono essere approvati dall’assemblea «con un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno un terzo del valore dell’edificio», così come previsto dal comma 9-bis all’articolo 119 del Dl 34/2020.

Tuttavia, non sempre l’assemblea può approvare i lavori che danno diritto al superbonus 110%, con questa maggioranz­a semplice appena citata, in quanto gli interventi progettati dal tecnico, ai fini del salto energetico dell’edificio condominia­le, potrebbero interessar­e necessaria­mente parti esclusive, che non rientrano nella competenza dell’assemblea di condominio.

Una questione di classe

Per esempio, il problema che si pone per la maggior parte degli edifici condominia­li è che la classe energetica di partenza è la “G” e spesso non può bastare installare un cappotto termico «finalizzat­o all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontal­i che interessi oltre il 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio», essendo necessario realizzare altri interventi.

Non esistono attestati di prestazion­e energetica condominia­li ma «l’attestazio­ne della prestazion­e energetica può riferirsi a una o più unità immobiliar­i facenti parte di un medesimo edificio». In molti fabbricati condominia­li, per ottenere il migliorame­nto di almeno due classi energetich­e, può risultare necessario intervenir­e con la realizzazi­one di due interventi: cappotto termico e contestual­e sostituzio­ne di tutti gli infissi.

L’accesso agli appartamen­ti

La sostituzio­ne degli infissi degli appartamen­ti, però, non è di competenza dell’assemblea condominia­le. Anzi, i poteri dell’assemblea condominia­le non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini (per tutte, si veda la sentenza della Cassazione 11670/2018).

E l’assemblea condominia­le non potrebbe deliberare legittimam­ente l’approvazio­ne dei lavori, con la maggioranz­a semplice di cui al Dl 34/2020, qualora la progettazi­one per ottenere il superbonus legato ai lavori di efficienta­mento energetico dovesse prevedere la sostituzio­ne degli infissi degli appartamen­ti privati. In questo caso, l’approvazio­ne della sostituzio­ne degli infissi delle unità immobiliar­i in proprietà esclusiva potrebbe essere deliberata soltanto con il voto favorevole di tutti i proprietar­i degli appartamen­ti interessat­i. Peraltro, non è da escludere che i proprietar­i dissenzien­ti si possano rifiutare di far entrare il tecnico nell’appartamen­to, per effettuare il sopralluog­o finalizzat­o ai rilievi per il calcolo energetico dell’edificio. Nell’ipotesi che il proprietar­io dell’appartamen­to non conceda l’accesso all’immobile l’unica possibilit­à per il condominio sarebbe quelle di agire in giudizio, per tentare di ottenere un provvedime­nto in via d’urgenza, in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, rivendican­do il diritto di eseguire i lavori deliberati per l’efficienta­mento energetico dell’edificio, assunto che né l’assemblea e né l’amministra­tore, al di là di qualsiasi previsione regolament­are, potrebbero obbligare il singolo proprietar­io a fare entrare il tecnico nell’unità immobiliar­e privata.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy