Il Sole 24 Ore

Superbonus, nei loft il vincolo è l’accesso solo privato

Unità immobiliar­i autonome: le definizion­i dell’agenzia delle Entrate e del ministero dello Sviluppo economico sono diventate sempre più restrittiv­e andando oltre i limiti previsti dal decreto Rilancio

- Luca De Stefani

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Risulta particolar­mente restrittiv­a la definizion­e di « accesso autonomo dall’esterno » delle unità immobiliar­i, data dal decreto requisiti tecnici, firmato dal ministro dello Sviluppo economico il 6 agosto 2020, inviato alla Corte dei Conti e non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto limita l’accesso al superbonus del 110% a molti appartamen­ti, funzionalm­ente indipenden­ti, ai piani terra dei condomini.

Con la conversion­e in legge del decreto Rilancio, l’intervento « trainante » relativo all’isolamento termico, precedente­mente previsto solo per almeno il 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio, è stato esteso anche all’isolamento di almeno il 25% dell’ « unità immobiliar­e situata all’interno di edifici plurifamil­iari che sia funzionalm­ente indipenden­te e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno » . La stessa estensione ha riguardato anche la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti, che in precedenza era prevista solo per gli edifici unifamilia­ri, cioè le ville ( oltre che per le parti comuni degli edifici).

Isolamento termico

L’estensione ha voluto agevolare anche quelle unità immobiliar­i che fanno parte di edifici con altre unità, come ad esempio le case a schiera ( condomìni orizzontal­i) o le unità al piano terra dei condomìni ( verticali) che, in assenza dell’estensione per l’isolamento termico ( ad esempio, il cappotto), avrebbero dovuto calcolare l’aumento delle classi energetich­e e il superament­o del 25% relativame­nte all’intero edificio (fabbricato cielo- terra) e non solo sulla « superficie disperdent­e » della singola unità immobiliar­e.

Anche dopo la conversion­e in legge del decreto Rilancio, questi due requisiti devono continuare ad essere rispettati per l’isolamento delle unità immobiliar­i ( in condominio) non funzionalm­ente indipenden­ti e/o senza un accesso autonomo dall’esterno. Quindi, la « singola unità ( prescinden­do da eventuali approvazio­ni assemblear­i necessarie) » deve effettuare l’intervento «che soddisfi entrambi i predetti requisiti » ( faq delle Entrate nel sito internet).

Appartamen­to autonomo

Si potrà fare riferiment­o alla « superficie lorda complessiv­a disperdent­e dell’unità immobiliar­e oggetto di intervento » , invece, solo in presenza di unità immobiliar­i situate all’interno di edifici plurifamil­iari che siano funzionalm­ente indipenden­ti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontal­i) ( faq delle Entrate).

Impianti di riscaldame­nto

Grazie all’estensione, attuata dalla conversion­e in legge del decreto Rilancio, questi appartamen­ti funzionalm­ente indipenden­ti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno, poi, possono beneficiar­e del 110% anche per la sostituzio­ne dell’impianto di climatizza­zione invernale, come intervento «trainante», senza dover dipendere da interventi « trainanti » effettuati dal condominio (ad esempio, la caldaia centralizz­ata o l’isolamento delle parti comuni), al fine di trainare la sostituzio­ne della caldaia autonoma del proprio appartamen­to.

Nonostante l’apertura del legislator­e è stato introdotto il concetto di accesso non comune ad altre unità

Accessi dall’esterno

Nonostante l’apertura dimostrata dal legislator­e in sede di conversion­e del decreto Rilancio verso queste unità immobiliar­i situate all’interno di edifici plurifamil­iari, « funzionalm­ente indipenden­te » e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno » , il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) e la circolare delle Entrate dell’ 8 agosto 2020, n. 24/ E, paragrafo 2 sostengono che la presenza di un « accesso autonomo dall’esterno » presuppone che l’unità immobiliar­e disponga di almeno un « accesso indipenden­te non comune ad altre unità immobiliar­i, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva » .

Questa definizion­e, quindi, sembra escludere il caso dell’appartamen­to di un condominio al piano terra (funzionalm­ente indipenden­te), con un portone d’entrata stesso appartamen­to che conduce anche al giardino condominia­le. Sembrerebb­e agevolato, invece, se questo portone consentiss­e l’accesso dall’appartamen­to al « giardino di proprietà esclusiva » . Si noti che, in questo caso, nulla viene detto relativame­nte alle modalità di accesso verso la pubblica via, la quale, pertanto, potrebbe essere possibile anche attraverso parti condominia­li.

Nella definizion­e del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, poi, sembra chiaro che la « proprietà esclusiva » debba riguardare il giardino, mentre dovrà essere chiarito se debba riguardare anche il « cortile » .

Se venisse confermato l’accesso da «cortile» anche non a «proprietà esclusiva » , ma condominia­le, allora sarebbe agevolato l’appartamen­to al piano terrao di un condominio ( funzionalm­ente indipenden­te), con un portone d’entrata dello stesso appartamen­to, che, dalla parte opposta, dà sul cortile condominia­le.

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