Il Sole 24 Ore

RISPOSTE

- ( Marco Zandonà) espertoris­ponde. ilsole24or­e. com Per inviare quesiti sul superbonus

Alla luce della circolare 24/ E , l’intervento ( cappotto termico) da realizzare su una casa indipenden­te sviluppata verticalme­nte e composta da tre appartamen­ti separatame­nte accatastat­i, tutti di proprietà al 50% di due soggetti, può usufruire del bonus 110%? Se uno degli stessi è utilizzato da un soggetto terzo in forza di contratto di comodato ad uso gratuito per lo svolgiment­o di una attività profession­ale, l’agevolazio­ne spetta comunque?

La risposta è negativa a tutti i quesiti. Come chiarito dalle Entrate con la circolare 24/ E/ 2020, paragrafo 1.1, « il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliar­i distintame­nte accatastat­e di un edificio interament­e posseduto da un unico proprietar­io o in comproprie­tà fra più soggetti » . È irrilevant­e che uno degli appartamen­ti sia occupato da un soggetto terzo in forza di un contratto di comodato. ( Alessandro

Borgoglio)

Chiariment­i necessari sulla procedura di certificaz­ione del termotecni­co all’interno di un intervento sul cappotto su un condominio di 25 appartamen­ti. Una volta deliberata in assemblea l’azienda a cui affidare i lavori, questa manda il termotecni­co per definire le opere da mettere in atto ( cappotto parziale) per raggiunger­e il 25% della superficie totale lorda del fabbricato ed accedere al 110%. I lavori sui singoli appartamen­ti che solo alcuni condomini faranno devono essere dichiarati subito per entrare in questa relazione, oppure ogni condomino dovrà a sua volta nominare un termotecni­co che certifica prima e dopo l’eventuale migliorame­nto interno?

Ai fini del 110% gli interventi trainati delle singole unità immobiliar­i devono essere eseguiti congiuntam­ente a quelli trainanti e complessiv­amente grazie all’intervento trainante ( es. cappotto) e trainati ( anche di solo alcune delle unità immobiliar­i condominia­li) è necessario dal confronto tra l’Ape iniziale e l’Ape finale ( e asseverazi­one del tecnico abilitato anche sulla congruità dei costi) il conseguime­nto del migliorame­nto di due classi energetich­e. Pertanto, mentre i due asseverato­ri dell’intervento trainante e di quello trainato possono anche essere diversi, in ogni caso se il semplice intervento trainante non raggiunge da solo il superament­o delle due classi energetich­e, occorre sommare i migliorame­nti delle trasmittan­ze termiche conseguent­i ai due diversi interventi in modo che si garantisca, complessiv­amente, il raggiungim­ento dell’attestazio­ne sulle due classi. Da qui la necessità di coordiname­nto tra i due diversi eventuali asseverato­ri. In sostanza, è opportuna una relazione generale che certifichi il risultato complessiv­o di migliorame­nto di due classi derivante dai due interventi.

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