RISPOSTE
Alla luce della circolare 24/ E , l’intervento ( cappotto termico) da realizzare su una casa indipendente sviluppata verticalmente e composta da tre appartamenti separatamente accatastati, tutti di proprietà al 50% di due soggetti, può usufruire del bonus 110%? Se uno degli stessi è utilizzato da un soggetto terzo in forza di contratto di comodato ad uso gratuito per lo svolgimento di una attività professionale, l’agevolazione spetta comunque?
La risposta è negativa a tutti i quesiti. Come chiarito dalle Entrate con la circolare 24/ E/ 2020, paragrafo 1.1, « il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti » . È irrilevante che uno degli appartamenti sia occupato da un soggetto terzo in forza di un contratto di comodato. ( Alessandro
Borgoglio)
Chiarimenti necessari sulla procedura di certificazione del termotecnico all’interno di un intervento sul cappotto su un condominio di 25 appartamenti. Una volta deliberata in assemblea l’azienda a cui affidare i lavori, questa manda il termotecnico per definire le opere da mettere in atto ( cappotto parziale) per raggiungere il 25% della superficie totale lorda del fabbricato ed accedere al 110%. I lavori sui singoli appartamenti che solo alcuni condomini faranno devono essere dichiarati subito per entrare in questa relazione, oppure ogni condomino dovrà a sua volta nominare un termotecnico che certifica prima e dopo l’eventuale miglioramento interno?
Ai fini del 110% gli interventi trainati delle singole unità immobiliari devono essere eseguiti congiuntamente a quelli trainanti e complessivamente grazie all’intervento trainante ( es. cappotto) e trainati ( anche di solo alcune delle unità immobiliari condominiali) è necessario dal confronto tra l’Ape iniziale e l’Ape finale ( e asseverazione del tecnico abilitato anche sulla congruità dei costi) il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche. Pertanto, mentre i due asseveratori dell’intervento trainante e di quello trainato possono anche essere diversi, in ogni caso se il semplice intervento trainante non raggiunge da solo il superamento delle due classi energetiche, occorre sommare i miglioramenti delle trasmittanze termiche conseguenti ai due diversi interventi in modo che si garantisca, complessivamente, il raggiungimento dell’attestazione sulle due classi. Da qui la necessità di coordinamento tra i due diversi eventuali asseveratori. In sostanza, è opportuna una relazione generale che certifichi il risultato complessivo di miglioramento di due classi derivante dai due interventi.