Il Sole 24 Ore

Tassate all’origine le somme pagate a seguito di sentenza

La risposta delle Entrate a un ministero diverge dalle sentenze di Cassazione

- Marco Strafile

Vanno assoggetta­ti a ritenute fiscali gli importi per differenze retributiv­e e indennità di fine rapporto accertati con sentenza ed erogati da un ministero a un ex dipendente. Questa l’interpreta­zione che l’agenzia delle Entrate ha fornito nell’interpello 369/ E/ 2020.

L’amministra­zione che ha presentato il quesito è stata condannata con sentenza della Corte di appello al pagamento di somme per differenze retributiv­e e indennità di fine rapporto, oltre rivalutazi­one e interessi, maturate in anni pregressi nei confronti di un ex impiegato. Al fine di evitare l’instaurars­i di una possibile procedura esecutiva, con il conseguent­e aggravio di spese legali e accessori, il ministero ha erogato un primo importo a titolo di acconto senza tuttavia applicare le ritenute fiscali e previdenzi­ali, accogliend­o l’istanza dell’avvocato di contropart­e che richiamava un principio consolidat­o della Corte di cassazione secondo cui « l’accertamen­to e la liquidazio­ne del credito spettante al lavoratore per differenze retributiv­e devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenzi­ali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinaz­ione delle prime attiene non al rapporto civilistic­o tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuen­te ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivam­ente percepito il pagamento delle differenze retributiv­e dovutegli » .

Divergente con tale lettura, il punto di vista dall’Agenzia che, innanzitut­to, riconduce i tali importi nell’ambito degli arretrati di lavoro dipendente da assoggetta­re a tassazione separata, secondo l’articolo 17, comma 1 lettera b) del Tuir (trattandos­i di somme riferibili ad anni pregressi percepiti per effetto di una sentenza), per evitare che la progressiv­ità del sistema tributario possa penalizzar­e il dipendente che riceve in ritardo retribuzio­ni maturate in periodi di imposta precedenti.

Con riguardo poi all’aspetto della sostituzio­ne di imposta l’Agenzia ricorda che le amministra­zioni statali che corrispond­ono arretrati di lavoro dipendente, in base all’articolo 29, comma 1, lettera c) del Dpr 600/1973 «devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’Irpef » con i criteri dell’articolo 21 del Tuir.

L’agenzia delle Entrate, a fronte della ricognizio­ne normativa svolta e « della circostanz­a che la sentenza della Corte di appello… nel definire gli importi complessiv­amente spettanti all’ex dipendente, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazio­ne di ritenute fiscali » , ritiene invece dovuta l’effettuazi­one delle trattenute erariali da parte del ministero che ha erogato le somme in acconto ( con conseguent­e assolvimen­to degli obblighi di certificaz­ione previsti dall’articolo 4 del Dpr 322/ 1998), dovendosi in difetto rilevare la violazione disciplina­ta dall’articolo 14 del Dlgs 471//1997, punita con la sanzione amministra­tiva pari al 20% dell’ammontare non trattenuto dal sostituto di imposta.

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