L’estrazione dal deposito di norma sconta l’Iva
Deroga vincolata a requisiti severi per le strutture minori
Anche nel caso di trasferimento a se stessi, e dunque senza una effettiva operazione di compravendita, le merci estratte da un deposito fiscale inferiore a 3.000 metri cubi e destinate ad un deposito commerciale devono scontare l'Iva anticipata secondo le disposizioni di cui ai commi 937 e seguenti della legge di Bilancio 2018.
L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 376 del 2020, torna sull'interpretazione della normativa che ancora, nonostante i chiarimenti della circolare 18/2019 e le modifiche del Dl 124 del 2019, continua a porre innumerevoli quesiti interpretativi ed applicativi.
La norma ha infatti introdotto una particolare disciplina Iva per l'estrazione e l'immissione in consumo di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, stoccati in depositi fiscali o di un destinatario registrato. Tale disciplina subordina l'immissione in consumo dai depositi al versamento dell'Iva con modello F24 i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento DAS, tipico dei prodotti assoggettati ad accisa, senza possibilità di compensazione. II versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale si procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui ai citati commi, sebbene la disciplina di settore preveda varie e complesse ipotesi di deroga, recentemente modificate dal Dl 124.
In concreto, il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda una serie di movimenti effettuati da un deposito fiscale ( con merce in sospensione di accise e dell'Iva) verso un deposito libero (che dunque presupporrà il pagamento delle accise e dell'Iva). Circa le modalità di pagamento dell'imposta, il richiedente comunica all'amministrazione la propria volontà di attivare le disposizioni di deroga di cui al comma 941 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018, a tal fine evitando il pagamento dell'imposta ed al contempo prestando idonea garanzia per il pagamento della stessa, valorizzata secondo i criteri forfettari introdotti dalla circolare 18/E/19. 18/ E/ 19.
L'Agenzia, però, non ritiene che nel caso di specie ricorra, né soggettivamente, né oggettivamente, alcuna delle ipotesi di non applicazione della disciplina, previste al comma 941 citato. In particolare, « la fattispecie non rientra nell'esclusione del primo periodo del comma 941 in quanto il deposito fiscale non ha i requisiti dimensionali previsti dalla norma (non inferiore a 3000 metri cubi). Non rientra, altresì, nelle altre due deroghe individuate dal comma citato, in quanto l'istante non opera, in qualità di gestore dei depositi per conto terzi, ma opera in proprio», concetto dunque che è inteso in senso restrittivo.
L'effetto della decisione dell'Agenzia è nel senso di concludere che, con riferimento ai trasferimenti dei prodotti dal deposito fiscale al deposito commerciale, nel caso specifico si deve assolvere l'Iva con F24 all'estrazione dal primo deposito, non sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per l'inclusione in una delle ipotesi di non applicazione della disciplina previste al comma 941.