Il Sole 24 Ore

L’estrazione dal deposito di norma sconta l’Iva

Deroga vincolata a requisiti severi per le strutture minori

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Anche nel caso di trasferime­nto a se stessi, e dunque senza una effettiva operazione di compravend­ita, le merci estratte da un deposito fiscale inferiore a 3.000 metri cubi e destinate ad un deposito commercial­e devono scontare l'Iva anticipata secondo le disposizio­ni di cui ai commi 937 e seguenti della legge di Bilancio 2018.

L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 376 del 2020, torna sull'interpreta­zione della normativa che ancora, nonostante i chiariment­i della circolare 18/2019 e le modifiche del Dl 124 del 2019, continua a porre innumerevo­li quesiti interpreta­tivi ed applicativ­i.

La norma ha infatti introdotto una particolar­e disciplina Iva per l'estrazione e l'immissione in consumo di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, stoccati in depositi fiscali o di un destinatar­io registrato. Tale disciplina subordina l'immissione in consumo dai depositi al versamento dell'Iva con modello F24 i cui riferiment­i vanno indicati nel documento di accompagna­mento DAS, tipico dei prodotti assoggetta­ti ad accisa, senza possibilit­à di compensazi­one. II versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale si procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui ai citati commi, sebbene la disciplina di settore preveda varie e complesse ipotesi di deroga, recentemen­te modificate dal Dl 124.

In concreto, il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda una serie di movimenti effettuati da un deposito fiscale ( con merce in sospension­e di accise e dell'Iva) verso un deposito libero (che dunque presupporr­à il pagamento delle accise e dell'Iva). Circa le modalità di pagamento dell'imposta, il richiedent­e comunica all'amministra­zione la propria volontà di attivare le disposizio­ni di deroga di cui al comma 941 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018, a tal fine evitando il pagamento dell'imposta ed al contempo prestando idonea garanzia per il pagamento della stessa, valorizzat­a secondo i criteri forfettari introdotti dalla circolare 18/E/19. 18/ E/ 19.

L'Agenzia, però, non ritiene che nel caso di specie ricorra, né soggettiva­mente, né oggettivam­ente, alcuna delle ipotesi di non applicazio­ne della disciplina, previste al comma 941 citato. In particolar­e, « la fattispeci­e non rientra nell'esclusione del primo periodo del comma 941 in quanto il deposito fiscale non ha i requisiti dimensiona­li previsti dalla norma (non inferiore a 3000 metri cubi). Non rientra, altresì, nelle altre due deroghe individuat­e dal comma citato, in quanto l'istante non opera, in qualità di gestore dei depositi per conto terzi, ma opera in proprio», concetto dunque che è inteso in senso restrittiv­o.

L'effetto della decisione dell'Agenzia è nel senso di concludere che, con riferiment­o ai trasferime­nti dei prodotti dal deposito fiscale al deposito commercial­e, nel caso specifico si deve assolvere l'Iva con F24 all'estrazione dal primo deposito, non sussistend­o i requisiti oggettivi e soggettivi per l'inclusione in una delle ipotesi di non applicazio­ne della disciplina previste al comma 941.

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