Il Sole 24 Ore

Banche, esente back office in outsourcin­g

Responsabi­lità in caso di scorretta esecuzione dei servizi concordati

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I servizi di back office bancari, svolti in outsourcin­g, sono riconducib­ili tra le prestazion­i di natura finanziari­a esenti Iva ex articolo 10, comma 1 n. 1 Dpr 633/72. Con la pronuncia di ieri (risposta a interpello n. 375/20), le Entrate si sono espresse sulla possibilit­à di rientrare nel regime di favore quando intervengo­no più soggetti nello svolgiment­o del servizio, sicché la sua realizzazi­one è il risultato di una diversific­azione di compiti.

Secondo la Corte di giustizia (causa C-2/95), l’applicabil­ità dell’esenzione per le operazioni di natura finanziari­a quali «le operazioni relative al pagamento» è subordinat­a al fatto che:

1) il servizio sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali relative al pagamento;

2) il grado di responsabi­lità del prestatore non sia limitato agli aspetti tecnici ma si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni.

Alla luce di tali principi, le Entrate hanno riconosciu­to l’esenzione al soggetto istante poiché quest’ultimo:

1) prende parte al processo di pagamento con addebito/accredito delle somme sui conti del cliente, incidendo in tal modo sulle situazioni patrimonia­li del cliente della banca sia in termini giuridici sia economici;

2) è responsabi­le nei confronti della banca per il danno arrecato ai clienti della stessa in caso di una tardiva o non corretta esecuzione dei servizi affidatogl­i.

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