Banche, esente back office in outsourcing
Responsabilità in caso di scorretta esecuzione dei servizi concordati
I servizi di back office bancari, svolti in outsourcing, sono riconducibili tra le prestazioni di natura finanziaria esenti Iva ex articolo 10, comma 1 n. 1 Dpr 633/72. Con la pronuncia di ieri (risposta a interpello n. 375/20), le Entrate si sono espresse sulla possibilità di rientrare nel regime di favore quando intervengono più soggetti nello svolgimento del servizio, sicché la sua realizzazione è il risultato di una diversificazione di compiti.
Secondo la Corte di giustizia (causa C-2/95), l’applicabilità dell’esenzione per le operazioni di natura finanziaria quali «le operazioni relative al pagamento» è subordinata al fatto che:
1) il servizio sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali relative al pagamento;
2) il grado di responsabilità del prestatore non sia limitato agli aspetti tecnici ma si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni.
Alla luce di tali principi, le Entrate hanno riconosciuto l’esenzione al soggetto istante poiché quest’ultimo:
1) prende parte al processo di pagamento con addebito/accredito delle somme sui conti del cliente, incidendo in tal modo sulle situazioni patrimoniali del cliente della banca sia in termini giuridici sia economici;
2) è responsabile nei confronti della banca per il danno arrecato ai clienti della stessa in caso di una tardiva o non corretta esecuzione dei servizi affidatogli.