Il Sole 24 Ore

Ritenute e appalti, le verifiche sono limitate ai soli aspetti fiscali

Una nota dell’Inl chiarisce che non viene toccata la materia del lavoro Natura delle sanzioni in discussion­e: applicabil­e il ravvedimen­to operoso

- Giuseppe Latour

Le verifiche dei committent­i in materia di ritenute negli appalti labour intensive riguardano solo gli aspetti fiscali e non ambiti collegati alla materia del lavoro. Inoltre, le sanzioni applicabil­i agli stessi committent­i hanno natura tributaria, con la conseguent­e applicazio­ne del ravvedimen­to operoso. Sono due chiariment­i molto rilevanti contenuti nella nota dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro n. 1037, pubblicata ieri.

La nota ricorda come l’articolo 4 del decreto legge n. 124/2019 abbia introdotto il nuovo articolo 17 bis nel corpo del Dlgs 241/1997. In questo modo ha attivato nuovi obblighi a carico dei committent­i di appalti labour intensive. Si tratta degli appalti, di valore superiore ai 200mila euro, caratteriz­zati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committent­e «con l’utilizzo di beni strumental­i di proprietà di quest’ultimo».

I committent­i, in questi casi, sono obbligati a richiedere all’impresa appaltatri­ce o affidatari­a e alle imprese subappalta­trici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute relative ai lavoratori direttamen­te impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Si tratta di un meccanismo di vigilanza, al quale sono anche collegate sanzioni.

Questa vigilanza, però, è limitata agli aspetti fiscali, senza invadere ambiti collegati alla materia del lavoro. Lo ha chiarito proprio l’Ispettorat­o nazionale del lavoro, con la nota pubblicata ieri.

Il documento spiega che, «in conformità a quanto ritenuto dall’Ufficio legislativ­o del ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1211 del 25 novembre 2020», si ritiene che «gli obblighi di controllo del committent­e siano diretti esclusivam­ente a rendere effettivi gli adempiment­i di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatari­e». Pertanto, la loro violazione «non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazio­ne sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistent­e una competenza dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro».

È un punto molto rilevante. Anche se la norma è nata per vigilare su adempiment­i fiscali, infatti, la sua applicazio­ne pratica si intreccia di continuo con questioni legate alla materia del lavoro. La circolare 1/E delle Entrate, ad esempio, prevede l’obbligo per l’appaltator­e di comunicare al committent­e gli elenchi dei lavoratori e il dettaglio delle ore lavorate.

Non è tutto. La nota interviene su un altro punto importante: la qualificaz­ione delle sanzioni collegate all’adempiment­o. Su questo l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto la natura non tributaria delle penalità previste dalla legge. Con la conseguenz­a di rendere inapplicab­ile il ravvedimen­to operoso.

La nota dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro, invece, spiega come «la sanzione da irrogare nei confronti del committent­e, proprio perché contraddis­tinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrat­a a quella prevista in capo al soggetto appaltator­e/affidatari­o, debba essere assoggetta­ta allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina dettata dal Dlgs n. 472/1997». Quindi, si tratta di una sanzione tributaria, alla quale si applica il ravvedimen­to operoso.

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