Il Sole 24 Ore

Magazzini automatici, deduzione accelerata dell’ammortamen­to

Da Assonime l’auspicio che l’agenzia delle Entrate modifichi l’interpreta­zione In assenza di autonomia funzionale vale il coefficien­te degli impianti

- Luca Gaiani

Per le scaffalatu­re dei magazzini automatici vale il coefficien­te di ammortamen­to degli impianti e non quello degli immobili. Lo sostiene correttame­nte Assonime, criticando le diverse indicazion­i fornite dalle Entrate con la risposta 408/2019. La mancanza di autonomia funzionale delle “gabbie” metalliche dovrebbe portare alla conferma delle precedenti istruzioni ministeria­li che ammettevan­o la deduzione accelerata. Le molte imprese interessat­e al problema, che oltre l’iperammort­amento riguarda la deduzione delle quote ordinarie, auspicano una tempestiva modifica dell’interpreta­zione delle Entrate.

L’ingarbugli­ata vicenda dei magazzini automatici autoportan­ti viene alla ribalta, come ricorda Assonime nella circolare 30/2020, con l’introduzio­ne dell’agevolazio­ne Industria 4.0, che non spetta agli immobili e ai beni con aliquota inferiore al 6,5%. I magazzini autoportan­ti sono impianti di movimentaz­ione automatica (essendo interconne­ssi al sistema aziendale, sono in grado di gestire in modo robotizzat­o il versato a magazzino e le successive spedizioni secondo gli ordini dei clienti) la cui struttura (scaffalatu­ra), a cui si collegano i traslo-elevatori e i carrelli che spostano i prodotti, è infissa al suolo, sicché viene accatastat­a come immobile.

La risoluzion­e 62/E/2018, facendo prevalere aspetti catastali, negò che le scaffalatu­re potessero usufruire dell’iperammort­amento in quanto immobili. Intervenne allora il legislator­e con una interpreta­zione autentica (Dl 135/2018) per chiarire che il costo agevolato dei magazzini automatici era comprensiv­o di quello della scaffalatu­ra, ferma restando la rilevanza per la rendita catastale. In buona sostanza, il legislator­e affermò che le gabbie metalliche dei magazzini restano immobili per il catasto, ma sono impianti a tutti gli effetti per la determinaz­ione dell’iper e dunque, aggiungiam­o, anche dell’ordinario processo di ammortamen­to, visto che la deduzione maggiorata si spalma come le quote ordinarie e non spetta per i beni ammortizza­ti al di sotto del 6,5%.

Senonché, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 408/2019, affermò che la natura ibrida di queste strutture metalliche comporta che le quote di iperammort­amento vanno suddivise con il coefficien­te tabellare degli immobili, con ciò spiazzando le imprese che, da sempre, ammortizza­no questi cespiti con coefficien­ti dal 12,5% al 17,5% in base alla risoluzion­e 1285 del 1985.

Assonime sottolinea che questa tesi, che ribalta la ricordata interpreta­zione ministeria­le che aveva sancito la correttezz­a delle aliquote degli impianti, solleva notevoli perplessit­à sotto diversi profili. In primo luogo, l’interpreta­zione non si concilia con la iper-deduzione industria 4.0, negata per i coefficien­ti inferiori al 6,5%; lo stesso legislator­e, nell’affermare la spettanza dell’iper (rettifican­do la risoluzion­e 62/E/2018), indica che la fruizione non che può avvenire con le regole di tale agevolazio­ne. Essa non considera inoltre che la gabbia non ha autonomia funzionale nell’ambito del magazzino, non potendo che essere spesata con il coefficien­te dell’intero impianto (come correttame­nte diceva la risoluzion­e 1285).

In attesa che si ponga rimedio a questo guazzabugl­io, le imprese sono al buio sul comportame­nto da adottare. Anche riprendere a tassazione le maggiori quote stanziate nel bilancio 2019 (e dedurre l’iper con il coefficien­te del 3%) non pare infatti una soluzione priva di rischi: ne potrebbe infatti derivare la futura irrecupera­bilità per difetto di competenza (salva una integrativ­a a favore), se l’Agenzia cambiasse orientamen­to. Una cosa andrebbe detta: il Fisco, che si fa inseguire dal legislator­e per modificare le proprie interpreta­zioni, dovrebbe escludere l’irrogazion­e di sanzioni per chi ha adottato comportame­nti difformi.

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