Il Sole 24 Ore

Non impugnabil­e l’improcedib­ilità dell’istanza d’interpello

Documento interlocut­orio che non è un giudizio sulla richiesta del contribuen­te

- Laura Ambrosi

Il provvedime­nto di improcedib­ilità dell’istanza di interpello non è un atto impugnabil­e poiché non rappresent­a una valutazion­e nel merito effettuata dall’Ufficio. Si tratta di un mero documento interlocut­orio che non manifesta alcuna posizione sulla richiesta del contribuen­te. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 26977 depositata ieri.

Una società presentava un interpello antielusiv­o ai sensi della pregressa normativa ( articolo 37 bis del Dpr 600/1973) per chiedere la disapplica­zione della norma sulle società di comodo. L’ufficio che riceveva l’istanza la inoltrava per competenza alla direzione regionale, la quale la dichiarava improcedib­ile. Avverso tale provvedime­nto, la società proponeva ricorso dinanzi alla Ctp competente rispetto all’ufficio territoria­le presso il quale era stata presentata l’istanza. L’Ufficio con la propria costituzio­ne in giudizio rilevava anche un vizio di competenza del giudice, poiché doveva essere impugnato dinanzi alla commission­e della circoscriz­ione della direzione regionale.

Entrambi i gradi di merito, oltre a confermare la propria competenza, accoglieva­no il ricorso ritenendo impugnabil­e il provvedime­nto di improcedib­ilità e nella specie disapplica­bile la norma sulle società di comodo. L’Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata applicazio­ne delle regole del processo tributario.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to rilevato che in base all’articolo 4 del Dlgs 546/ 1992 la competenza delle Ctp è determinat­a dalla sede del soggetto nei cui confronti è proposta la controvers­ia, e quindi generalmen­te dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto impugnato.

Se però la controvers­ia è proposta nei confronti di un centro di servizi o di altre articolazi­oni delle Entrate, la competenza si individua nella circoscriz­ione in cui ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzio­ni sul tributo controvers­o.

L’istanza di interpello presentata in applicazio­ne della pregressa normativa era indirizzat­a al direttore regionale. La Cassazione ha però rilevato che trattandos­i di una articolazi­one delle Entrate occorreva far riferiment­o alla competenza per territorio e quindi il giudice rispetto all’ufficio locale. Era infatti quest’ultimo a gestire il « tributo controvers­o » .

La sentenza ha poi affrontato l’impugnabil­ità del provvedime­nto di diniego alla disapplica­zione della norma antielusiv­a. In particolar­e, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il ricorso poiché la risposta, positiva o negativa, costituisc­e il primo atto con cui l’amministra­zione porta a conoscenza del contribuen­te in via preventiva il proprio convincime­nto in ordine ad una specifica richiesta.

Tuttavia, nella specie si trattava di una dichiarazi­one di improcedib­ilità dell’istanza presentata dalla contribuen­te, con la conseguenz­a che secondo i giudici di legittimit­à non era un atto impugnabil­e. Non rappresent­ava, infatti, la posizione dell’amministra­zione su una data vicenda, poiché era sempliceme­nte un atto interlocut­orio, privo di valutazion­i sul merito.

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