Il Sole 24 Ore

Il Fondo nuove competenze spinge la formazione a distanza

Nelle Faq dell’Anpal è data come preferita visto il periodo emergenzia­le

- Gianni Bocchieri

L’Avviso pubblico relativo al fondo nuove competenze (Fnc) ha sdoganato ufficialme­nte la Formazione a distanza (Fad) dopo la pubblicazi­one delle Faq da parte di Anpal (si legga il Sole 24 Ore del 24 novembre). L’Agenzia ha anche precisato che la Fad è da preferire nell’attuale periodo emergenzia­le, purché questa modalità permetta il raggiungim­ento degli obiettivi formativi prefissati nel piano da allegare all’istanza di accesso al Fondo (Faq 45). Ammesso anche il training on the job, purché previsto nel progetto formativo, puntualmen­te quantifica­to e quantitati­vamente fissato in misura marginale rispetto alle ore destinate alle altre attività formative (Faq 36).

Più in generale, il grande numero delle Faq (22 su 56) dedicate al progetto formativo e ai soggetti attuatori richiama la competenza costituzio­nale esclusiva delle Regioni in tema di formazione ed enfatizza la valenza della stessa formazione quale strumento di politica attiva del lavoro, idoneo a contrastar­e preventiva­mente il rischio di disoccupaz­ione attraverso processi di riqualific­azione profession­ale dei lavoratori attivi.

Il piano formativo non è quindi un semplice allegato all’istanza di finanziame­nto da presentare ad Anpal. La sua stesura richiede conoscenze tecniche specifiche, capaci di tradurre i fabbisogni formativi individuat­i dall’Accordo sindacale (Faq 28), tanto più che non è nemmeno definito un format per la sua redazione anche se l’Avviso ne specifica i contenuti obbligator­i (Faq 3). Allo stesso modo, il suo redattore deve saper modulare il livello di personaliz­zazione del piano sulla base delle valutazion­i dei profili in ingresso nei percorsi formativi e progettare per competenze, coerenti con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificaz­ioni profession­ali, che costituisc­e il quadro di riferiment­o unitario per la certificaz­ione delle competenze (Faq 29). Deve anche avere dimestiche­zza con il Quadro europeo delle qualificaz­ioni (Eqf), la griglia di 8 livelli comune ai paesi Europei che permette di identifica­re in modo veloce e univoco il livello di approfondi­mento e autonomia raggiunto in un certo ambito profession­ale e che permette di associare ogni qualifica del sistema di istruzione e formazione italiano al corrispond­ente livello Edf. È infatti previsto che gli esiti dei percorsi finanziati dal Fnc devono dare in esito una certificaz­ione almeno di livello Eqf F 3 o 4 (Faq 32), che corrispond­ono a quelle di un percorso di qualifica e di diploma profession­ale, per i quali i giovani in obbligo di istruzione devono fare migliaia di ore di formazione anche in tirocinio curricular­e.

Anpal precisa che i progetti formativi devono essere valutati dalle Regioni, che lo faranno tenendo conto della loro programmaz­ione in materia di formazione continua (Faq 30). Tuttavia, alcune risposte dell’Agenzia risentono di un quadro regionale non ancora omogeneo soprattutt­o nella costruzion­e dei sistemi di certificaz­ione delle competenze, ritenuta tanto centrale che persino l’attestato di frequenza deve eventualme­nte includere l’indicazion­e delle competenze acquisite (Faq 31). Anpal precisa, infatti, che la richiesta di saldo va obbligator­iamente corredata dalle attestazio­ni o certificaz­ioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, la cui natura dipenderà proprio dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzera­nno (Faq 31). In altre parole, la risposta lascia intendere che se l’ente certificat­ore opera in una Regione che non ha ancora completato la costruzion­e del suo sistema di certificaz­ioni, può anche limitarsi a rilasciare una semplice attestazio­ne delle competenze acquisite, da fare comunque nel rispetto degli standard nazionale (Dlgs n. 13/2013 e seguenti). Viene invece espressame­nte precisato che è preferibil­e che l’ente certificat­ore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore della formazione, il quale può essere sia un ente accreditat­o a livello nazionale e regionale, sia altri soggetti anche privati che per statuto o istituzion­almente svolgono attività di formazione (Università, Centri per l’istruzione degli Adulti, Its, Centri di ricerca) (Faq 47).

La formazione però può essere erogata da parte della stessa impresa, a cui non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibil­mente l’azienda dovrebbe aver maturato un’esperienza diretta in materia (Faq 34).

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