Il Sole 24 Ore

Opzione donna con il nodo del cumulo

La legge di bilancio non risolve il problema di chi ha contributi in più gestioni

- Antonello Orlando quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

La manovra prorogherà di un ulteriore anno le misure di Ape sociale e Opzione donna. In particolar­e, nel primo articolato oggi disponibil­e di disegno di legge, l’articolo 56 prevede un intervento sull’Opzione donna, con ampliament­o della platea delle possibili aderenti a questa particolar­e forma di pensione anticipata e che consente di maturare i requisiti anagrafici e contributi­vi non più entro la fine del 2019 (come a oggi previsto dalla versione vigente della norma), ma entro il nuovo termine del 31 dicembre del 2020. Non cambiano i requisiti, pari a 35 anni di contribuzi­one effettiva e a un’età anagrafica di 58 anni per le dipendenti del settore privato o pubblico, che salgono a 59 nel caso di lavoratric­i autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercian­ti). Rimane anche il meccanismo delle finestre mobili, pari a 12 mesi per le subordinat­e e 18 mesi per le autonome. Viene anche confermata la penalizzaz­ione della conversion­e automatica del trattament­o pensionist­ico al metodo di calcolo contributi­vo puro.

Se l’intervento legislativ­o si limiterà a questa estensione alle nate al più tardi fra 1961 e 1962, continuerà a persistere il problema della non applicabil­ità all’Opzione donna del cumulo contributi­vo, previsto per la pensione anticipata ordinaria e vecchiaia e, in parte, per quota 100. Per potere traguardar­e i 35 anni di contributi le lavoratric­i che hanno contributi in due o più gestioni o casse (fatta eccezione per le iscritte al fondo dei dipendenti del privato e alle gestioni autonome) dovranno ricorrere alla ricongiunz­ione onerosa.

Proroga anche per l’Ape sociale

La legge di bilancio prorogherà anche l’Ape sociale, che sarà richiedibi­le entro il 30 novembre 2021. Invariati i requisiti: i lavoratori dovranno raggiunger­e, entro la fine del prossimo anno, i requisiti di 63 anni di età, 30 anni (o 36 per gli addetti a mansioni gravose) di contributi sommabili in una o più gestioni Inps e, oltre a cessare da qualsiasi attività lavorativa, dovranno rientrare in uno dei quattro status di bisogno previsti dalla legge n. 232/2016.

Si segnalano almeno due migliorame­nti che sarebbero stati auspicabil­i. Anzitutto, la possibilit­à di totalizzar­e anche i contributi esteri, che era stata disponibil­e solo per una breve finestra del 2017. In secondo luogo da modificare sarebbe anche il metodo di individuaz­ione dei lavori gravosi: dal 2018, ci si rifà alla classifica­zione Istat risalente al momento dell’assunzione, spesso errata rispetto alle effettive mansioni svolte dal lavoratore.

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