Opzione donna con il nodo del cumulo
La legge di bilancio non risolve il problema di chi ha contributi in più gestioni
La manovra prorogherà di un ulteriore anno le misure di Ape sociale e Opzione donna. In particolare, nel primo articolato oggi disponibile di disegno di legge, l’articolo 56 prevede un intervento sull’Opzione donna, con ampliamento della platea delle possibili aderenti a questa particolare forma di pensione anticipata e che consente di maturare i requisiti anagrafici e contributivi non più entro la fine del 2019 (come a oggi previsto dalla versione vigente della norma), ma entro il nuovo termine del 31 dicembre del 2020. Non cambiano i requisiti, pari a 35 anni di contribuzione effettiva e a un’età anagrafica di 58 anni per le dipendenti del settore privato o pubblico, che salgono a 59 nel caso di lavoratrici autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercianti). Rimane anche il meccanismo delle finestre mobili, pari a 12 mesi per le subordinate e 18 mesi per le autonome. Viene anche confermata la penalizzazione della conversione automatica del trattamento pensionistico al metodo di calcolo contributivo puro.
Se l’intervento legislativo si limiterà a questa estensione alle nate al più tardi fra 1961 e 1962, continuerà a persistere il problema della non applicabilità all’Opzione donna del cumulo contributivo, previsto per la pensione anticipata ordinaria e vecchiaia e, in parte, per quota 100. Per potere traguardare i 35 anni di contributi le lavoratrici che hanno contributi in due o più gestioni o casse (fatta eccezione per le iscritte al fondo dei dipendenti del privato e alle gestioni autonome) dovranno ricorrere alla ricongiunzione onerosa.
Proroga anche per l’Ape sociale
La legge di bilancio prorogherà anche l’Ape sociale, che sarà richiedibile entro il 30 novembre 2021. Invariati i requisiti: i lavoratori dovranno raggiungere, entro la fine del prossimo anno, i requisiti di 63 anni di età, 30 anni (o 36 per gli addetti a mansioni gravose) di contributi sommabili in una o più gestioni Inps e, oltre a cessare da qualsiasi attività lavorativa, dovranno rientrare in uno dei quattro status di bisogno previsti dalla legge n. 232/2016.
Si segnalano almeno due miglioramenti che sarebbero stati auspicabili. Anzitutto, la possibilità di totalizzare anche i contributi esteri, che era stata disponibile solo per una breve finestra del 2017. In secondo luogo da modificare sarebbe anche il metodo di individuazione dei lavori gravosi: dal 2018, ci si rifà alla classificazione Istat risalente al momento dell’assunzione, spesso errata rispetto alle effettive mansioni svolte dal lavoratore.