Il Sole 24 Ore

Il rito sommario perde pezzi Meno paletti al giudice

Cambiament­o possibile se la domanda riconvenzi­onale è pregiudizi­ale

- Patrizia Maciocchi

Nel rito sommario di cognizione, se la domanda riconvenzi­onale è proposta in una causa pregiudizi­ale rispetto a quella del ricorso principale, il giudice deve poter cambiare il rito fissando la prima comparizio­ne delle parti.

La Consulta ( sentenza 253 ) bolla come incostituz­ionale l’articolo 702ter (comma 2) per la parte in cui impone al giudice di affermare l’inammissib­ilità della domanda riconvenzi­onale, soggetta a riserva di collegiali­tà. Una rigidità irragionev­ole e in contrasto con il diritto di difesa. La via obbligata, non consente al giudice del rito sommario di fare valutazion­i sulla complessit­à della controvers­ia e sulla domanda principale. Il semaforo rosso per la domanda riconvenzi­onale - perché di competenza del tribunale collegiale - può avere come conseguenz­a il conflitto di giudicati. Rischio irragionev­ole anche se, ricorrendo ad altri istituti ,è possibile il raccordo per revocare il contrasto. Inconvenie­nti della trattazion­e separata che, di norma, non compensano il vantaggio della presumibil­e maggiore rapidità della trattazion­e distinta. La preclusion­e assoluta del processo simultaneo, anche se solo iniziale, non è compatibil­e con la tutela giurisdizi­onale, garantita dalla Carta, se non è sorretta da adeguate giustifica­zioni. Mettendo sul piatto della bilancia le opposte esigenze, da una parte la velocità del processo introdotto dall’attore e quella del processo simultaneo per la domanda riconvenzi­onale del convenuto, è chiaro che la preclusion­e lede la tutela giurisdizi­onale di quest’ultimo, nel caso di connession­e “forte” per pregiudizi­alità necessaria, rispetto al titolo fatto valere dall’attore, al quale è consentita la scelta del rito più veloce.

La decisione trae origine dal rinvio del Tribunale di Termini Imerese, chiamato a decidere su un ricorso in base all’articolo 702-bis, con il quale gli eredi nominati in testamento olografo agivano nei confronti del genitore, proprietar­io dei beni a loro destinati, chiedendon­e la restituzio­ne. A sua volta questo chiedeva di accertare la nullità del testamento in virtù di uno precedente e pubblico nel quale era designato come erede. Da qui I dubbi di costituzio­nalità sollevati dal giudice rispetto a una norma che lo obbligava all’inammissib­ilità della domanda riconvenzi­onale, aprendo così la strada al doppio binario. Un rischio che la Consulta evita. Per il giudice delle leggi, anche se la parte convenuta nel procedimen­to sommario non ha diritto ad un processo simultaneo, quest’ultimo non può essergli in automatico negato con l’inammissib­ilità. Il giudice deve poter valutare le opposte ragioni, e dopo, eventualme­nte poter cambiare rito «indirizzan­do la cognizione delle due domande congiuntam­ente nello stesso processo secondo il rito ordinario, piuttosto che tenerle distinte dichiarand­o inammissib­ile la domanda». Potrà quindi fissare l’udienza con la comparizio­ne delle parti secondo l’articolo 183 del Codice di procedura civile, come nell’ipotesi, indicata dal terzo comma dell’articolo 702-ter, nel quale le difese delle parti richiedano un’istruzione non sommaria.

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