Il rito sommario perde pezzi Meno paletti al giudice
Cambiamento possibile se la domanda riconvenzionale è pregiudiziale
Nel rito sommario di cognizione, se la domanda riconvenzionale è proposta in una causa pregiudiziale rispetto a quella del ricorso principale, il giudice deve poter cambiare il rito fissando la prima comparizione delle parti.
La Consulta ( sentenza 253 ) bolla come incostituzionale l’articolo 702ter (comma 2) per la parte in cui impone al giudice di affermare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, soggetta a riserva di collegialità. Una rigidità irragionevole e in contrasto con il diritto di difesa. La via obbligata, non consente al giudice del rito sommario di fare valutazioni sulla complessità della controversia e sulla domanda principale. Il semaforo rosso per la domanda riconvenzionale - perché di competenza del tribunale collegiale - può avere come conseguenza il conflitto di giudicati. Rischio irragionevole anche se, ricorrendo ad altri istituti ,è possibile il raccordo per revocare il contrasto. Inconvenienti della trattazione separata che, di norma, non compensano il vantaggio della presumibile maggiore rapidità della trattazione distinta. La preclusione assoluta del processo simultaneo, anche se solo iniziale, non è compatibile con la tutela giurisdizionale, garantita dalla Carta, se non è sorretta da adeguate giustificazioni. Mettendo sul piatto della bilancia le opposte esigenze, da una parte la velocità del processo introdotto dall’attore e quella del processo simultaneo per la domanda riconvenzionale del convenuto, è chiaro che la preclusione lede la tutela giurisdizionale di quest’ultimo, nel caso di connessione “forte” per pregiudizialità necessaria, rispetto al titolo fatto valere dall’attore, al quale è consentita la scelta del rito più veloce.
La decisione trae origine dal rinvio del Tribunale di Termini Imerese, chiamato a decidere su un ricorso in base all’articolo 702-bis, con il quale gli eredi nominati in testamento olografo agivano nei confronti del genitore, proprietario dei beni a loro destinati, chiedendone la restituzione. A sua volta questo chiedeva di accertare la nullità del testamento in virtù di uno precedente e pubblico nel quale era designato come erede. Da qui I dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice rispetto a una norma che lo obbligava all’inammissibilità della domanda riconvenzionale, aprendo così la strada al doppio binario. Un rischio che la Consulta evita. Per il giudice delle leggi, anche se la parte convenuta nel procedimento sommario non ha diritto ad un processo simultaneo, quest’ultimo non può essergli in automatico negato con l’inammissibilità. Il giudice deve poter valutare le opposte ragioni, e dopo, eventualmente poter cambiare rito «indirizzando la cognizione delle due domande congiuntamente nello stesso processo secondo il rito ordinario, piuttosto che tenerle distinte dichiarando inammissibile la domanda». Potrà quindi fissare l’udienza con la comparizione delle parti secondo l’articolo 183 del Codice di procedura civile, come nell’ipotesi, indicata dal terzo comma dell’articolo 702-ter, nel quale le difese delle parti richiedano un’istruzione non sommaria.