Il Sole 24 Ore

Il quorum è difficile da definire

- Luigi Salciarini

Attraverso più interventi legislativ­i (legge 12/2020 e Dl 125/2020) l’articolo 66 delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile, che regola il funzioname­nto dell’assemblea condominia­le, è stato modificato, prevedendo la possibilit­à della videoconfe­renza a condizione che, se non già previsto nel regolament­o, vi sia il «consenso della maggioranz­a dei condomini».

La modifica, che intende superare lo stallo determinat­o dall’unanimità prima prevista, non si armonizza con la disciplina condominia­le che costituisc­e un “sistema” – risalente al codice civile del 1942 – che già prevede specifici meccanismi di funzioname­nto, impossibil­i da ignorare. La modifica rischia quindi di essere più problemati­ca che risolutiva.

Innanzitut­to si parla di “maggioranz­a dei condomini” dimentican­do di specificar­e a quale delle due maggioranz­e (teste o millesimi) previste dal codice ci si riferisca. Sembra preferibil­e ritenere che si tratti della prima, sia in consideraz­ione delle termine utilizzato (condòmini), sia con riferiment­o alla finalità della norma che è quella di tutelare il diritto soggettivo riconosciu­to al singolo di partecipar­e alle riunioni. Inoltre, non si è considerat­o che il consenso dei condòmini (necessario per la videoconfe­renza) può formarsi con riferiment­o a un’unica riunione oppure come regola generale nel condominio, applicabil­e tutte le volte che è necessario.

Se, nel primo caso, non sorgono particolar­i problemi (a parte la questione teste/millesimi), nel secondo verrebbe a configurar­si l’approvazio­ne di una clausola del regolament­o di condominio (integrativ­a di quelle già esistenti) per la quale è già prevista una specifica maggioranz­a dal Codice civile (articolo 1138) che, tuttavia, comprende entrambi i quorum (teste/millesimi). In quest’ultimo caso, l’interpreta­zione più corretta sembra essere quella che limita l’applicazio­ne del “nuovo” articolo 66 all’ipotesi del consenso una tantum, e lascia all’articolo 1138 (con doppio quorum) l’approvazio­ne della “previsione” da inserire all’interno del regolament­o che pure la norma contempla.

C’è poi la questione della necessità, secondo le regole generali, di un’assemblea per poter esprimere qualsiasi consenso: se la nuova norma non fa eccezione, sarà necessario espletare una prima riunione “normale” nella quale esprimere il consenso per quelle future in videoconfe­renza.

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