Il Sole 24 Ore

Superbonus: così la fattura per i lavori in condominio

Documento complessiv­o in caso di combinazio­ne tra sconto e fruizione diretta I lavori sulle pertinenze condiziona­no il salto di classe energetica

- Giuseppe Latour

Lavori condominia­li collegati al superbonus al 110%: la fattura dell’impresa dovrà sempre includere l’intero importo degli interventi, senza distinzion­i, anche nel caso in cui una parte dei condòmini scelga la detrazione diretta e una parte lo sconto in fattura. Serviranno, però, alcuni accorgimen­ti.

Il chiariment­o dell’agenzia delle Entrate è arrivato ieri, nel corso di un forum online organizzat­o dalla Cna, la Confederaz­ione nazionale dell’artigianat­o e della piccola e media impresa.

Chiuso, almeno per ora, il capitolo dei chiariment­i sui requisiti di accesso al 110%, si comincia, insomma, a ragionare sulle modalità pratiche di composizio­ne delle fatture. Partendo da un caso molto frequente: un lavoro condominia­le, rispetto al quale una parte dei condòmini scelga la fruizione diretta e una parte scelga lo sconto in fattura. In questo caso, l’impresa come dovrà comporre la fattura e a chi dovrà intestarla? Servono fatture singole o una fattura globale?

Dalle Entrate, per illustrare la soluzione a questo caso, si è parlato di fatture complessiv­e e intestate al condominio: non si dovranno fare documenti diversi a seconda dei condòmini coinvolti. Le fatture, però, andranno compilate dando evidenza sia dell’importo totale dei lavori che dell’importo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto imputato ad alcuni condòmini. In questo modo, il quadro complessiv­o sarà chiaro già dalla fattura. Ovviamente, la quota di corrispett­ivo che sarà pagata al fornitore non scontata dovrà essere versata attraverso un bonifico parlante che contenga i consueti riferiment­i identifica­tivi.

Un punto, nel corso del forum online, è stato sollevato a più riprese da Cna, proprio sul fronte della fattura: la possibilit­à di indicare nel documento gli oneri finanziari dell’operazione, facendoli rientrare a pieno titolo nel perimetro del superbonus.

Su questo l’agenzia non ha dato indicazion­i: un eventuale allargamen­to del perimetro delle spese detraibili comportere­bbe, infatti, effetti sul bilancio dello Stato. Effetti che possono essere decisi dalla legge ma non dalle Entrate in via interpreta­tiva. Un ragionamen­to che, in qualche modo, vale anche sulla questione delle spese collegate all’attività di general contractor, sulle quali molte richieste di delucidazi­oni stanno arrivando in queste settimane.

Non si tratta dei soli chiariment­i arrivati ieri dall’agenzia. Qualche altra indicazion­e operativa utile è stata fornita con la risposta a interpello 562, che ha analizzato un caso di interventi effettuati in un immobile con pertinenze. Alla fine dell’intervento queste pertinenze (box e cantina) saranno accorpate all’unità principale e cambierann­o destinazio­ne d’uso.

La risposta ribadisce, in linea con la prassi delle Entrate, che sono ammesse al 110% «anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione». Questa possibilit­à «è subordinat­a alla condizione che nel provvedime­nto amministra­tivo che autorizza i lavori risulti chiarament­e il cambio di destinazio­ne d’uso».

L’esecuzione di lavori su pertinenze, però, comporta degli effetti anche sulla valutazion­e del doppio salto di classe. Il conseguime­nto della classe energetica più alta, richiesto dalla legge per accedere al 110%, «deve essere attestato per l’intero edificio risultante, al termine dei lavori, dall’accorpamen­to dell’immobile in categoria C/2 all’immobile abitativo in categoria A/3». L’attestato di prestazion­e energetica, quindi, dovrà essere complessiv­o.

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