Il tormentone del monitoraggio di fatturato e corrispettivi
Esonerati i ristoranti «arancioni» e le attività «rosse» del Ristori-bis
Non solo i soggetti Isa alle prese con il monitoraggio del calo del fatturato per fruire della proroga del versamento del secondo acconto al 30 aprile 2021. L’individuazione della nuova soglia pari a 50 milioni di euro di ricavi per i soggetti potenzialmente interessati dal rinvio, infatti, pone un cospicuo numero di nuovi soggetti nella necessità di provvedere a calcoli sul 2019 e sul 2020 non sempre agevoli per capire se essi possono o meno rientrare nel differimento. Ma vediamo con ordine.
In primo luogo, per tutti i contribuenti il versamento della rata di acconto in scadenza al 30 novembre viene prorogato al 10 dicembre. Questa mini dilazione riguarda, come dicevamo, tutti, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e dall’ubicazione territoriale.
L’emanando decreto prevede inoltre per le imprese ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i solari) ricavi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019, la possibilità di provvedere al versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap al 30 aprile 2021. La tecnica, quindi, è analoga a quella già prevista per i soggetti interessati dagli Isa per i quali lo slittamento era già subordinato allo stesso requisito.
Sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio del calo del fatturato coloro che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto legge Ristori bis e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
È da ritenere che lo spostamento riguardi tutto quanto è correlato alla scadenza dell’acconto di novembre e quindi non solo il versamento delle imposte (Redditi e Irap), ma anche dei contributi Inps (articolo 18, comma 4, del Dlgs 241/1997). Inoltre, come per i soggetti Isa, la proroga dovrebbe riguardare anche i soggetti che sono fiscalmente correlati all’impresa come i soci delle società in regime di trasparenza.
Torna quindi alla ribalta il tema del monitoraggio di fatturato e corrispettivi, tormentone che ha riguardato quasi tutte le misure agevolative varate nel corso di questi mesi nell’ambito dei diversi decreti Covid. In questi 10 giorni, quindi, bisognerà spacchettare e analizzare due semestri di operazioni attive Iva e questo, è bene ricordarlo, prendendo a riferimento le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva a nulla rilevando la “competenza” reddituale e i risvolti “finanziari” correlati alla stessa operazione. Per le fatture immediate e i corrispettivi, quindi, rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita, la data dei documenti di trasporto (Ddt) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Inoltre come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nel calcolo del fatturato si dovrà tener conto della cessione di beni strumentali, delle fatture per passaggi interni emesse nel periodo ex articolo 36 del Dpr Iva e delle note di variazione all’articolo 26 del Dpr 633/ 72. Oltre alle operazioni soggette a Iva devono logicamente essere considerate nel fatturato di riferimento anche le cessioni e prestazioni non imponibili e/o esenti che pur non essendo assoggettate ad Iva soggiacciono all’obbligo di fatturazione. Analoga conclusione deve porsi per le prestazioni carenti del requisito di territorialità (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72) ma con obbligo, nei casi previsti dalla norma, di fatturazione.
Da analizzare due semestri di operazioni attive Iva. Nei calcoli anche la cessione di beni strumentali
I quattro decreti Ristori saranno accorpati dal Parlamento in un unico provvedimento di conversione