Il Sole 24 Ore

Transfer pricing, in Redditi 2020 basta l’indicazion­e

Per la penalty protection bisognerà barrare la casella nel rigo RS106

- Marco Piazza Franco Pozzi

Il provvedime­nto 360494/2020 delle Entrate sulla documentaz­ione necessaria per ottenere la penalty protection (articolo 1, comma 6 e dall’articolo 2, comma 4-ter del Dlgs 471/97) in materia di transfer pricing ha effetto per la documentaz­ione relativa al periodo di imposta in corso alla 23 novembre 2020 (si veda punto 8.2).

Per i soggetti con esercizio coincident­e con l’anno solare la documentaz­ione relativa al periodo d’imposta 2019 continua quindi ad essere redatta secondo le regole del provvedime­nto del 22 settembre 2010. Un effetto di questa particolar­e decorrenza è che nella dichiarazi­one dei redditi in corso di presentazi­one si dovrà barrare la casella nel rigo RS106 e non sarà necessario firmare la documentaz­ione elettronic­amente con marca temporale, come previsto dal punto 5.1.2 del nuovo provvedime­nto.

Del resto, essendo le novità introdotte dal nuovo provvedime­nto, tutt’altro che marginali, ci vorrà un po’ di tempo prima che i contribuen­ti interessat­i riescano a recepirle. È però urgente una riflession­e sul contenuto del punto 6 del nuovo provvedime­nto. Il paragrafo 6.1 del provvedime­nto dispone – come in passato – che, a regime, la comunicazi­one all’agenzia delle Entrate della predisposi­zione della documentaz­ione venga effettuata con la dichiarazi­one dei redditi. Inoltre, precisa che, in caso di presentazi­one di una successiva dichiarazi­one integrativ­a, per correggere errori derivanti dal mancato rispetto del principio di libera concorrenz­a e dei prezzi di trasferime­nto, sarà possibile integrare o modificare la documentaz­ione sul transfer pricing con contestual­e comunicazi­one all’agenzia delle Entrate. Il che appare ovvio perché la documentaz­ione deve essere resa coerente con le modifiche apportate alla dichiarazi­one originaria.

Il paragrafo 6.2 prevede inoltre una norma transitori­a, di efficacia immediata. La facoltà di presentare - entro il 31 dicembre 2020 - dichiarazi­oni integrativ­e ai sensi del punto 6.1, con esclusivo riguardo ai periodi d’imposta antecedent­i al 23 novembre 2020 per i quali non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Tali dichiarazi­oni possono essere presentate senza sanzioni e interessi nei casi in cui risulti applicabil­e l’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000, ovvero qualora il contribuen­te «si sia conformato a indicazion­i contenute in atti dell’amministra­zione finanziari­a » . La norma non è chiarissim­a. Sembrerebb­e costituire una sorta di «riapertura dei termini» per chi, in passato, non abbia tempestiva­mente comunicato all’amministra­zione finanziari­a la predisposi­zione della documentaz­ione di transfer pricing. Una differente interpreta­zione – infatti – risultereb­be priva di applicazio­ne pratica. Infatti, il contribuen­te che abbia già predispost­o la documentaz­ione dandone comunicazi­one nella dichiarazi­one dei redditi, può già beneficiar­e della penalty protection.

Non avrebbe quindi alcun interesse a “regolarizz­are” i periodi d’imposta ancora suscettibi­li di accertamen­to. Data la prossimità della scadenza del 31 dicembre, sarebbe necessario un tempestivo chiariment­o da parte dell’amministra­zione finanziari­a.

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