Il Sole 24 Ore

Liti fiscali, quattro procedure per il contenzios­o

Da remoto, documental­e, pubblica con ingressi scaglionat­i o rinviata

- Ivan Cimmarusti

La videoudien­za tributaria apre i battenti alla Ctp di Palermo. Una procedura - «portata a termine in modo ottimale», conferma il presidente della VI sezione Giuseppe Fichera - che però non esclude la possibilit­à di svolgere altre forme di trattazion­e.

Il decreto Mef varato l’ 11 novembre scorso ha dato definitivo impulso all’udienza da remoto, con la possibilit­à alle parti di collegarsi ai sistemi informatic­i delle commission­i.

Parallelam­ente, però, non sono state escluse le altre forme svolgiment­o delle cause.

Di fatto le Ct italiane stanno seguendo quattro diverse vie per assicurare un corretto svolgiment­o della giurisdizi­one fiscale: udienza da remoto, udienza pubblica con ingresso scaglionat­o, trattazion­e scritta o rinvio a data post emergenzia­le. Ma andiamo per gradi.

Il caso di Palermo non è isolato. Altre Commission­i tributarie stanno fissando udienze da remoto utilizzand­o il software informatic­o Skype for Business, che sfrutta spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativ­o della fiscalità ( Sif) del ministero dell’Economia. C’è da dire che in alcuni casi ancora si lamentano problemati­che, ma che sono in corso di risoluzion­e.

A poco meno di due settimane dalla pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale del decreto, dunque, la videoudien­za sembra abbia superato le incertezze iniziali dovute alla carenza dell’infrastrut­tura informatic­a. Resta salva la possibilit­à - «ove le condizioni sanitarie locali lo consentano» precisano le linee guida del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) – di fissare udienze pubbliche con ingresso scaglionat­o nelle commission­i.

L’articolo 27 del Dl Ristori, infatti, non esclude la possibilit­à di continuare a celebrare le udienze «in presenza», nei soli casi in cui sia comunque possibile assicurare il divieto di assembrame­nto e ci siano delle precise disposizio­ni interne volte a regolare l’accesso negli uffici giudiziari.

Si tratta, in particolar­e, di «misure utili, proporzion­ate ed idonee ad evitare forme di assembrame­nto, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazion­e, nell’eventualit­à in cui la stessa si possa svolgere in presenza».

Resta ovviamente salva una terza via, quella più volte contestata da commercial­isti e avvocati: la trattazion­e «documental­e».

Nei casi in cui non sia possibile avviare l’udienza da remoto né svolgere quella orale, il giudice applicherà il comma secondo dell’articolo 27 del Dl Ristori che prevede la discussion­e scritta. Si tratta, come ampiamente detto, di una eventualit­à che potrà essere applicata solo ed esclusivam­ente per questa fase emergenzia­le.

Infine alcune Ct – in determinat­e condizioni – non escludono il rinvio della causa a data post emergenzia­le. Così, ad esempio, sta facendo la Commission­i tributarie regionale della Lombardia che ha rinviato a nuovo ruolo la trattazion­e prevista per il 2 dicembre «non risultando assicurato il calendario giornalier­o di comunicazi­one audiovisiv­a da remoto per la discussion­e in pubblica udienza, o per l’audizione in seduta camerale partecipat­a».

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