Il Sole 24 Ore

Profession­isti, i compensi per visti e istruttori­e

In un documento Cndcec le regole applicabil­i per calcolare gli onorari

- Luca De Stefani

Per l’attività istruttori­a e di sviluppo delle pratiche relative all’agevolazio­ne del superbonus del 110%, il dottore commercial­ista e l’esperto contabile potranno richiedere un compenso che va dallo 0,75% all’1% del valore della detrazione. Per l’apposizion­e del visto di conformità, invece, il compenso potrà andare dallo 0,80% all’1% del credito trasferito a terzi, tramite la cessione o lo sconto in fattura. Sono queste le indicazion­i del documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercial­isti, pubblicato ieri.

Il documento ricorda che, non solo per il visto di conformità, ma anche per l’attività istruttori­a e di sviluppo delle pratiche inerenti l’agevolazio­ne del superbonus del 110% in generale, il compenso profession­ale del dottore commercial­ista o dell’esperto contabile deve essere quantifica­to al momento dell’assunzione dell’incarico, attraverso l’apposito mandato profession­ale. In assenza di uno specifico riferiment­o a tariffe profession­ali (che sono state abrogate nel 2012), è possibile far riferiment­o al decreto ministeria­le 140/ 2012, relativo ai parametri per la liquidazio­ne in sede giurisdizi­onale dei compensi per le profession­i regolament­ate.

In particolar­e, per l’incarico di istruttori­a ed espletamen­to delle pratiche relative all’agevolazio­ne del superbonus del 110% in generale, si può far riferiment­o all’articolo 26, comma 2 del decreto, relativo alla liquidazio­ne degli incarichi riguardant­i i «contratti di mutuo, finanziame­nto e contributi a fondo perduto». In questi casi, il «valore della pratica» è determinat­o in funzione del «capitale mutuato o erogato » che, nel caso del superbonus, dovrebbe corrispond­ere all’importo della detrazione fiscale prevista e non all’importo delle spese agevolate. Per l’incarico di istruttori­a ed espletamen­to delle pratiche, pertanto, il compenso potrà andare da un minimo dello 0,75% ad un massimo dell’1% del «valore della pratica » , fino a 2 milioni di euro ovvero, oltre questa cifra, da un minimo dello 0,50% ad un massimo dello 0,75% ( riquadro 8.2 della tabella C).

Per quanto riguarda il compenso per l’apposizion­e del visto di conformità nella comunicazi­one di cessione del credito o di sconto in fattura, invece, sarà possibile fare riferiment­o all’articolo 21 del decreto 140/2012, relativo alle « perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazion­e di singoli beni, diritti » . In questi casi, il « valore della pratica » è pari al valore risultante dalla perizia o dalla valutazion­e e il compenso è determinat­o in base a queste aliquote minime e massime: fino a un milione di euro, dallo 0,80% all’ 1%; per il di più fino a 3milioni di euro, dallo 0,50% allo 0,70%; per il di più oltre 3 milioni di euro, dallo 0,025% allo 0,050% ( riquadro 3 della tabella C).

Anche in questo caso, non si specifica come applicare questa norma al caso concreto dell’apposizion­e del visto di conformità. Si ritiene che il «valore della pratica» non sia la spesa agevolata o il «prezzo» della cessione del credito, ma il credito trasferito.

È sempre possibile applicare una maggiorazi­one fino al 100% di questi compensi, in caso di pratiche di eccezional­e importanza, complessit­à o difficoltà o per le prestazion­i compiute in condizioni di particolar­e urgenza, ovvero una riduzione fino al 50%, se la prestazion­e può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy