Professionisti, i compensi per visti e istruttorie
In un documento Cndcec le regole applicabili per calcolare gli onorari
Per l’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche relative all’agevolazione del superbonus del 110%, il dottore commercialista e l’esperto contabile potranno richiedere un compenso che va dallo 0,75% all’1% del valore della detrazione. Per l’apposizione del visto di conformità, invece, il compenso potrà andare dallo 0,80% all’1% del credito trasferito a terzi, tramite la cessione o lo sconto in fattura. Sono queste le indicazioni del documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti, pubblicato ieri.
Il documento ricorda che, non solo per il visto di conformità, ma anche per l’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti l’agevolazione del superbonus del 110% in generale, il compenso professionale del dottore commercialista o dell’esperto contabile deve essere quantificato al momento dell’assunzione dell’incarico, attraverso l’apposito mandato professionale. In assenza di uno specifico riferimento a tariffe professionali (che sono state abrogate nel 2012), è possibile far riferimento al decreto ministeriale 140/ 2012, relativo ai parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate.
In particolare, per l’incarico di istruttoria ed espletamento delle pratiche relative all’agevolazione del superbonus del 110% in generale, si può far riferimento all’articolo 26, comma 2 del decreto, relativo alla liquidazione degli incarichi riguardanti i «contratti di mutuo, finanziamento e contributi a fondo perduto». In questi casi, il «valore della pratica» è determinato in funzione del «capitale mutuato o erogato » che, nel caso del superbonus, dovrebbe corrispondere all’importo della detrazione fiscale prevista e non all’importo delle spese agevolate. Per l’incarico di istruttoria ed espletamento delle pratiche, pertanto, il compenso potrà andare da un minimo dello 0,75% ad un massimo dell’1% del «valore della pratica » , fino a 2 milioni di euro ovvero, oltre questa cifra, da un minimo dello 0,50% ad un massimo dello 0,75% ( riquadro 8.2 della tabella C).
Per quanto riguarda il compenso per l’apposizione del visto di conformità nella comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura, invece, sarà possibile fare riferimento all’articolo 21 del decreto 140/2012, relativo alle « perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti » . In questi casi, il « valore della pratica » è pari al valore risultante dalla perizia o dalla valutazione e il compenso è determinato in base a queste aliquote minime e massime: fino a un milione di euro, dallo 0,80% all’ 1%; per il di più fino a 3milioni di euro, dallo 0,50% allo 0,70%; per il di più oltre 3 milioni di euro, dallo 0,025% allo 0,050% ( riquadro 3 della tabella C).
Anche in questo caso, non si specifica come applicare questa norma al caso concreto dell’apposizione del visto di conformità. Si ritiene che il «valore della pratica» non sia la spesa agevolata o il «prezzo» della cessione del credito, ma il credito trasferito.
È sempre possibile applicare una maggiorazione fino al 100% di questi compensi, in caso di pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà o per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, ovvero una riduzione fino al 50%, se la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti.