Il Sole 24 Ore

La data di arrivo in cancelleri­a fissa l’alt alla prescrizio­ne

Il blocco si applica solo ai giudizi pervenuti dal 9 marzo all’11 giugno Respinta la tesi di uno stop esteso anche ai processi comunque pendenti

- Giovanni Negri

Sospension­e della prescrizio­ne sì, ma non per tutti i giudizi pendenti. Solo per quelli arrivati in cancelleri­a dal 9 marzo al 30 giugno. Le Sezioni unite penali della Cassazione, con decisione anticipata da un’informazio­ne provvisori­a ( le motivazion­i arriverann­o solo tra qualche tempo) fissano il perimetro applicativ­o del blocco deciso la primavera scorsa con il decreto legge n. 18.

Le Sezioni unite erano state chiamate in causa per definire la portata dello stop dei termini. Ovvero, se l’inedita causa di sospension­e della prescrizio­ne per l’emergenza sanitaria dovesse operare con riferiment­o ai soli procedimen­ti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, sono arrivati in cancelleri­a nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, oppure, invece, con riferiment­o a tutti i procedimen­ti comunque pendenti in questo periodo, anche se non giunti in cancelleri­a tra le medesime date.

Ora l’articolata informazio­ne provvisori­a mette nero su bianco che l’alt alla prescrizio­ne disposto dall’articolo 83 comma 3- bis, del decreto legge n.18 del 2020, poi convertito dalla legge n. 27, opera esclusivam­ente con riferiment­o ai procedimen­ti pendenti davanti alla Corte di Cassazione che sono arrivati alla cancelleri­a della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Più nel dettaglio, sottolinea­no ancora le Sezioni unite, il corso della prescrizio­ne è rimasto sospeso per legge dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020, nei procedimen­ti nei quali nel medesimo periodo era stata originaria­mente fissata udienza e questa è stata rinviata ad una data successiva al termine dello stesso.

Analogamen­te, per effetto sempre dell’articolo 83 del decreto legge n. 18, la prescrizio­ne è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimen­ti in cui in questo periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al 30 giungono per effetto del provvedime­nto del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il provvedime­nto di rinvio sia stato adottato successiva­mente al 12 maggio 2020, la sospension­e decorre dalla data della sua adozione.

Le Sezioni Unite hanno poi precisato che i due periodi di sospension­e si sommano in riferiment­o al medesimo procedimen­to esclusivam­ente nell’ipotesi in cui l’udienza, originaria­mente fissata nel primo periodo di sospension­e obbligator­ia, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, di nuovo rinviata in esecuzione del provvedime­nto del capo dell’ufficio.

L’intervento delle Sezioni unite così sposa la tesi, più favorevole agli imputati, per cui a determinar­e l’applicazio­ne o meno dello stop è la data di arrivo nella cancelleri­a della Corte, disancoran­do la ragione dello stop dal rinvio delle udienze che, nei fatti, ha interessat­o anche i procedimen­ti arrivati in cancelleri­a prima del 9 marzo.

La pronuncia comunque permette di affrontare con maggiore chiarezza lo snodo finale del procedimen­to penale, quello dove si rivela ancora più necessaria una tempestiva fissazione delle udienze per evitare di fare cadere sotto la scure della prescrizio­ne procedimen­ti ormai arrivati al grado finale di giudizio.

Un aspetto ancora va ricordato. Le Sezioni unite si sono pronunciat­e solo adesso perchè hanno aspettato prima il verdetto della Corte costituzio­nale sulla legittimit­à dello stop alla prescrizio­ne con portata retroattiv­a, a reati cioè commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Legittimit­à che è stata affermata dalla Consulta pochi giorni fa con decisione resa nota per ora solo nella forma del comunicato stampa.

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