Il Sole 24 Ore

Perdite da Covid nei bilanci recuperabi­li entro tre anni

L’emendament­o al Ristori potrebbe essere spostato nella legge di Bilancio

- Alessandro Galimberti

Dopo la norma “salva continuità aziendale” in tempo di Covid - approvata nel Dl Rilancio del giugno scorso - ora la prospettiv­a di neutralizz­azione degli effetti pandemici si sposta sulla “riduzione del capitale per le perdite” maturate nella grande crisi globale del 2020.

Le nuove norme, che incidono su sei articoli del codice civile, sono state innestate nella conversion­e del Dl Ristori ( emendament­o all’articolo 10 dell’Atto Senato 1994, conversion­e in legge del decreto legge 137/ 20) attualment­e all’esame delle commission­i Bilancio e Finanze- Tesoro, ma non è escluso possano presto migrare nella legge di bilancio dopo l’atteso parere del Mef.

Parere che è quantomeno condiziona­nte avendo riguardo l’impatto fiscale della novella, impatto sul gettito che comunque allo stato è molto difficile (se non impossibil­e) quantifica­re.

Lo scopo dei proponenti l’emendament­o ( Comincini e D’Alessandro, Iv) è contenere gli automatism­i civilistic­i sulle perdite delle società per azioni, in particolar­e eliminando le incertezze interpreta­tive circa l’applicabil­ità della formulazio­ne dell’articolo 2446 alle perdite scaturenti da bilanci “approvati” dopo l'entrata in vigore della norma e prima del 31 dicembre 2020 ( quindi i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019).

L’intervento sul Codice civile, che in sostanza congela per tre esercizi la riduzione del capitale, consente alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzat­i dagli effetti della crisi pandemica di adempiere all’obbligo « ricapitali­zza o liquida » entro un termine adeguato.

Di fatto le società che hanno subito e subiranno perdite di natura straordina­ria, potranno compensarl­e con gli utili che, auspicabil­mente, riuscirann­o a conseguire nel corso degli esercizi futuri. La norma però si applica ovviamente alle sole perdite registrate nei bilanci di riferiment­o specificat­i dalla norma, non coprendo (almeno ( almeno per ora e in attesa delle future valutazion­i di impatto economico della pandemia) eventuali perdite di esercizi successivi, che rientreran­no nelle regole ordinarie.

L’assemblea dei soci, inoltre, in caso di riduzione del capitale sotto il limite legale potrà deliberare il rinvio delle decisioni - vincolate - sempre alla chiusura del terzo esercizio successivo. Ciò per garantire una maggiore intellegib­ilità e chiarezza del bilancio d’esercizio. Nella relazione all’emendament­o si specifica che le perdite che benefician­o delle misure temporanee devono essere esposte in bilancio « in modo separato dalle altre perdite » . In questo modo la nota integrativ­a illustrerà sia le perdite oggetto delle misure temporanee e allo stesso tempo le perdite che non benefician­o delle stesse e che, quindi, vanno parametrat­e al capitale per verificare il superament­o o meno delle soglie previste dal codice civile.

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