Il Sole 24 Ore

Per gli edifici demoliti e ricostruit­i sì alla nuova agevolazio­ne

La ristruttur­azione edilizia come definita dal Dl 76 può includere l’ampliament­o Non tutte le indicazion­i di Fisco, Mise e Enea si allineano al nuovo quadro

- Inzaghi, Marletta e Rivetti

Il tema della demolizion­e e ricostruzi­one con ampliament­o è argomento delicato dal punto di vista fiscale.

Il tema va affrontato muovendo dalla nuova definizion­e di ristruttur­azione edilizia di cui all’articolo 3, lettera d), Dpr 380/2001 dettata dalla legge di conversion­e del Dl Semplifica­zioni (legge 120/2020), che ora comprende anche la demolizion­e e ricostruzi­one degli edifici esistenti con ampliament­o, a certe condizioni (si veda l’articolo in basso). Viene cioè sdoganato il principio secondo cui un intervento che sostituisc­e la vecchia costruzion­e e la amplia può essere «recupero del patrimonio edilizio esistente».

Di qui, le conseguenz­e fiscali di cui sarebbe finalmente bene tirare le fila. Una presa d’atto - sia pure implicita - della nuova nozione si trova tra le righe della risposta 564/2020 di venerdì scorso in cui il Fisco si dichiara incompeten­te a sindacare la qualificaz­ione dell’intervento, come posta in essere da parte del competente ente territoria­le. Da ciò si può desumere che un intervento edilizio di demolizion­e e ricostruzi­one con ampliament­o, inquadrato come ristruttur­azione edilizia secondo i crismi del nuovo testo di legge da parte del Comune (o altro ente competente), può essere teatro di interventi pienamente agevolabil­i, senza eccezioni in relazione alla nuova volumetria.

I lavori di sismabonus

Quanto al sismabonus, è sufficient­e leggere la relativa Guida pubblicata sul sito delle Entrate (pag. 16), per realizzare che la demolizion­e e ricostruzi­one antisismic­a degli edifici è agevolabil­e, se l’intervento concretizz­a una ristruttur­azione edilizia e non una «nuova costruzion­e». Vista la nuova definizion­e di ristruttur­azione edilizia, sopra citata, ne deriva che l’intero intervento di demolizion­e e ricostruzi­one, comprensiv­o dell’ampliament­o, dovrebbe essere ammesso al sismabonus in maniera unitaria: ovviamente ricorrendo le condizioni ex articolo 16 del Dl 63/2013 e il rilascio di un titolo edilizio che autorizzi i lavori come conservazi­one del patrimonio esistente (in linea con l’impostazio­ne della prassi erariale: e non solo della risposta 564 di cui sopra ma anche di quella ante novella, come ad esempio la risoluzion­e 34/E/2018). Questa lettura pare essere confermabi­le in tema superbonus, dalla stessa circolare 24/E/2020 (pag. 16) secondo cui l’ambito di applicazio­ne del 110% comprende anche gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one inquadrabi­li nella ristruttur­azione edilizia. Sul tema, l’interpello 455/2020 dà conto del fatto che il testo di tale norma è stato novellato (perché lo riporta); e che quindi la piena applicabil­ità delle agevolazio­ni fiscali (compreso il 110%) discende dal modo in cui il Comune (o altro ente competente) qualifica le opere. Pare quindi che ora anche le spese relative all’ampliament­o possano assumere rilievo fiscale, insieme alle spese relative al rifaciment­o della parte preesisten­te: e questo non solo nell’ambito dell’agevolazio­ne dell’acquisto delle case antisimich­e (comma 1septies dell’articolo 16 del Dl 63), ma in tutte le casisitich­e sismabonus.

I lavori di ecobonus

Per gli interventi di ecobonus la circolare 24/E estende il 110% anche alle operazioni di demolizion­e e ricostruzi­one. Del resto, il superbonus vi risulta già applicabil­e in forza del comma 3 dell’articolo 119 del 34/20, a patto che la demolizion­e e ricostruzi­one ricada nel concetto di ristruttur­azione edilizia più volte citato. Ora, poiché tale concetto è stato ampliato, ciò dovrebbe permettere di superare la limitativa concezione tradiziona­le, ancora espressa dalla circolare 19/E/2020 (pag. 265), ove si dà atto che, nell’ipotesi di demolizion­e e ricostruzi­one, la detrazione spetta solo in caso di fedele ricostruzi­one (fatte salve le sole innovazion­i per l’adeguament­o alla normativa antisismic­a); e che quindi l’ampliament­o della volumetria preesisten­te esclude la detrazione tout court su tutte le spese sostenute, in quanto l’intervento si considera tutto una «nuova costruzion­e». Tale posizione, forte del supporto di un parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici del 16 luglio 2015, pare a questo punto non più sostenibil­e, a fronte della modifica del quadro normativo di riferiment­o (sul quale, come visto, le Entrate non prendono posizione).

Le risposte di Mise ed Enea

Rispetto al quadro sin qui delineato ed in attesa di opportune conferme, l’unica nota stonata è, ad oggi, la risposta n. 6 fornita dal Mise al Telefisco 110%, ove si afferma che il sismabonus al 110% non spetta in caso di demolizion­e e ricostruzi­one e men che meno in caso di ampliament­o.

La risposta ignora la pacifica applicabil­ità del sismabonus ai casi di demolizion­e e ricostruzi­one; e inoltre sostiene che l’articolo 119, comma 3, del Dl Rilancio, estendendo il 110% ai soli interventi ecobonus (commi 1 e 2) in ambito di demolizion­e e ricostruzi­one, con questo ne esclude gli interventi sismabonus. La tesi è però scorretta, perché ecobonus e sismabonus non sono in rapporto di norme generali a norme speciali, ma sono due ambiti agevolativ­i separati e diversi, per quanto prossimi (si veda anche Il Sole 24 Ore del 24 novembre).

Inoltre, il Mise cita la Faq 7 dell’Enea, che richiedech­e richiede di scorporare le spese relative all’ ampliament­o: di scorporare le spese relativeal­l’ ampliament­o: una una presa di posizione relativa al solo eco bonus, presa di posizioner­elativa al solo eco bonus, che evidenteme­nte non tiene conto delle ultime modifiche normative.

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