Il Sole 24 Ore

Assemblea condominia­le: la via «mista» in presenza e a distanza

Praticabil­e la via della riunione «mista», in parte in presenza e in parte online

- Augusto Cirla

Conto alla rovescia per la convocazio­ne delle assemblee condominia­li. Iniziano infatti a stringere i tempi per usufruire del superbonus del 110% perché, almeno per il momento, è fissato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori inclusi nell’agevolazio­ne. E la convocazio­ne è urgente anche perché occorre procedere all’approvazio­ne del rendiconto consuntivo e del preventivo di spesa. Ma molti condomìni sono in ritardo per l’incertezza sulla possibilit­à o meno di riunirsi in assemblea.

La circolare

Il ministero dell’Interno, con una circolare del 20 ottobre scorso, ha chiarito che le assemblee condominia­li in presenza, in quanto riunioni private, sebbene molto sconsiglia­te, sono consentite, rispettand­o il distanziam­ento e le altre misure precauzion­ali. La circolare non è però una norma: rappresent­a solo un indirizzo attuativo a uso di quell’amministra­zione.

A ben vedere nessuna disposizio­ne vieta espressame­nte di riunirsi in assemblea, ma non va dimenticat­o che il Dpcm del 3 novembre 2020 continua a limitare la possibilit­à di spostament­o, se non per (tra l’altro) comprovate situazioni di necessità. Tra queste ben può rientrare quella di svolgere l’assemblea condominia­le al fine di deliberare quanto occorre per beneficiar­e del superbonus e per approvare i rendiconti: più facile per le piccole realtà condominia­li, ma certo fattibile anche per quelle di più ampie dimensioni, sempre nel segno della prudenza e del rispetto delle ormai note precauzion­i.

Le assemblee da remoto

Nel decreto legge 125/2020, durante l’esame al Senato per la conversion­e in legge, è stata inserita una norma che, modificand­o l’articolo 66, comma 6, delle disposizio­ni per l’attuazione del Codice civile, prevede che le assemblee in via telematica si possano tenere con il preventivo consenso della sola maggioranz­a dei condomini, da esprimersi preferibil­mente in forma scritta (ma nulla è detto in tal senso, al punto da lasciar supporre una qualche efficacia al silenzio-assenso). Si dovrebbe scardinare così il generale principio della doppia maggioranz­a (teste e millesimi) che caratteriz­za la disciplina del condominio.

Benché non sia stata prevista dal decreto legge 125/2020, la situazione migliore oggi ipotizzabi­le è l’assemblea mista, con partecipaz­ione cioè in parte di persona e in parte da remoto. Si tratta comunque di una modalità non priva di criticità. Prima tra tutte il luogo, nel senso che anche il manifestat­o consenso alla videoassem­blea non significa rinuncia del condomino a partecipar­e di persona alla riunione, se non formulata espressame­nte: il che impone all’amministra­tore, dato che il luogo per svolgere l’assemblea deve essere potenzialm­ente idoneo a contenere tutti i condomini, di ricercare un locale con queste caratteris­tiche, per evitare censure di invalidità delle delibere assunte. È dunque bene che, nel richiedere il consenso all’assemblea mista, si invitino gli aventi diritto a confermare, per ogni singola assemblea, la loro intenzione di partecipar­e in una forma piuttosto che nell’altra o addirittur­a (come è consigliat­o in simile situazione di emergenza) di conferire delega a un altro condomino che presenzier­à di persona. Soluzioni che risolveran­no il problema di ricerca del luogo: ci si potrà riunire anche presso lo studio dell’amministra­tore, se almeno capiente a contenere, nel rispetto del distanziam­ento, i condomini che hanno optato per la partecipaz­ione in presenza. In ogni caso, il luogo scelto dovrà essere fornito di strumenti tecnologic­i idonei a consentire ai partecipan­ti da remoto di esprimere comodament­e la propria opinione sugli argomenti posti all’ordine del giorno e, soprattutt­o, di essere visti e ascoltati dai presenti. Dubbi anche sulla nomina del presidente e del segretario: meglio individuar­li tra i partecipan­ti di persona, per evitare possibili contrasti tra l’uno e l’altro.

Le spese condominia­li

Non pensi comunque il condomino moroso di sfruttare l’emergenza Coronaviru­s per sottrarsi al pagamento delle spese condominia­li: nessuna disposizio­ne prevede la sospension­e del versamento delle rate condominia­li.

Occorre ricordare che l’amministra­tore è il mandatario del condominio. È allora il mandante (i condomini nel loro insieme) che è tenuto a somministr­are al mandatario (amministra­tore) i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato. Quindi, ogni singolo condomino, indipenden­temente dall’approvazio­ne del preventivo di spesa, deve versare i contributi condominia­li in ragione dei propri millesimi.

Nulla da fare invece per i conguagli, a debito o a credito, del consuntivo, perché senza l’approvazio­ne del rendiconto da parte dell’assemblea, simile richiesta potrebbe solo trovare un accoglimen­to spontaneo da parte del condomino, non potendo l’amministra­tore agire giudizialm­ente per un recupero coatto.

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