Tasse, nuova agenda in tre tempi
Slittano da oggi al 10 dicembre dichiarazioni e acconti, con una proroga al 30 aprile per i soggetti più colpiti dalla crisi. Rottamazione e pace al 1° marzo
Il rinvio della seconda (o unica) rata degli acconti muove su due livelli. Per tutti i contribuenti c’è la mini proroga da oggi al 10 dicembre, che vale anche come termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni. Molti soggetti, però, potranno procrastinare il versamento fino al 30 aprile 2021. Un terzo cambio di calendario disposto dal decreto Ristori-quater riguarda chi può beneficiare delle definizioni agevolate: il termine ultimo per il versamento delle quattro rate della rottamazione-ter e le due del saldo-stralcio passa al 1° marzo 2021.
Dieci giorni in più per gestire gli adempimenti tributari in scadenza oggi – lunedì 30 novembre – grazie al decreto Ristori-quater. Contribuenti e operatori tributari alle prese in queste ore con i versamenti della seconda rata di acconto 2020 e l’invio delle dichiarazioni fiscali 2020, guadagnano quindi tempo fino al 10 dicembre per affrontare al meglio le scadenze fiscali tra controlli dell’ultimo secondo e, immaginiamo, diffusi ricalcoli.
Gli acconti
Lo slittamento del versamento della seconda (o unica) rata degli acconti muove su due livelli. Per tutti i contribuenti vale la mini proroga dal 30 novembre al 10 dicembre. Molti soggetti, però, potranno procrastinare il versamento del secondo acconto 2020 anche oltre, e in particolare fino al 30 aprile 2021. Ma, per procedere in tal senso, dovranno effettuare una serie di riscontri puntuali.
1. Un primo cluster riguarda coloro che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto legge Ristori-bis (integrati ad opera dell’articolo 1, comma 2, del Dl 154/2020, il Ristori-ter) e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni. Costoro devono limitarsi a riscontrare il codice Ateco dell’attività esercitata (si ritiene riferibile all’attività prevalente), e in funzione di ciò possono fruire dello slittamento al 30 aprile del versamento del secondo acconto 2020 senza procedere ad alcuna verifica sul calo del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
La questione critica in relazione a questa categoria di soggetti è capire – stante il continuo cambio di classificazione delle regioni – in che termini si debba verificare il “colore” della zona per fruire dello slittamento incondizionato ( se debba cioè essere puntuale a una determinata data o se sia sufficiente, come sembra logico, che la regione in cui è ubicata l’attività sia stata “rossa” anche se non lo è più al 30 novembre o al 10 dicembre).
2. Il secondo cluster attiene a coloro che, invece, per fruire della proroga del versamento degli acconti 2020 dal 10 dicembre al 30 aprile 2021, devono verificare se vi sia stata o meno la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Riguardo alle modalità di determinazione del volume di fatturato e corrispettivi, si rimanda ai chiarimenti varati dalle Entrate nel corso di questi mesi.
Questo secondo gruppo riguarda le imprese e i lavoratori autonomi, con volumi di ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro, a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività. Quindi, in questo caso, in presenza del rispetto del requisito volumetrico (i limiti del calo del fatturato) è irrilevante il tipo di attività esercitata (codice Ateco) o che il contribuente sia ubicato in zona gialla, arancione o rossa.
Soggetti Isa e fiscalmente correlati
Di fatto, pertanto, questi due raggruppamenti sembrano assorbire il mondo dei soggetti Isa che già prima del Dl Ristori-quater hanno beneficiato di un differimento specifico disciplinato dal decreto Agosto (articolo 98, Dl 104/2020) e dal decreto Ristori-bis (articolo 6, Dl 149/202o) che resta comunque in vigore.
Della proroga del versamento dell’acconto al 30 aprile ottenuta grazie al rispetto dei requisiti descritti si ritiene possano fruire anche i soggetti che sono fiscalmente correlati come, ad esempio, i soci delle società “trasparenti”.
Il vantaggio del previsionale «mirato»
Lo slittamento del termine degli acconti al 10 dicembre o in presenza dei requisiti descritti al 30 aprile, riguarda tutto quanto in scadenza al 30 novembre e quindi anche le imposte sostitutive, le addizionali, l’Ivie, l’Ivafe e i contributi previdenziali.
Coloro che fruiscono della proroga del versamento del secondo acconto 2020 al 30 aprile 2021 – oltre ad un vantaggio di natura finanziaria – hanno la possibilità di determinare il secondo acconto a bocce ferme, conoscendo, cioè, il consuntivo del 2020. Ciò, nei diffusissimi casi di riduzione del reddito rispetto al 2019, si tradurrà nella possibilità di ricorrere a un “previsionale” mirato. Tenendo anche conto, magari, della possibilità di avvalersi dell’articolo 20 del Dl 23/2020, che tollera uno scostamento del 20% tra l’importo versato a titolo di acconto e quanto dovuto sulla base delle risultanze definitive della dichiarazione dei redditi e dell’Irap.