Il Sole 24 Ore

Sui danni morali a rischio gli accordi con le compagnie

Gli effetti della sentenza di Cassazione sulla tabella del Tribunale di Milano «Scomporre» i valori rende incerte le trattative tra assicurazi­oni e vittime

- Filippo Martini

Rischia di rendere incerte le trattative tra assicurazi­oni e danneggiat­i e di scatenare nuovo contenzios­o la sentenza 25164 della Cassazione, depositata il 10 novembre, che « scompone » il sistema utilizzato dalla tabella di liquidazio­ne del danno del Tribunale di Milano.

Rischia di generare future complessit­à nelle trattative tra assicurazi­oni e danneggiat­i e di scatenare nuovo contenzios­o la sentenza 25164 della Cassazione, depositata il 10 novembre scorso, che si inserisce nel solco delle decisioni quadro del sistema di risarcimen­to del danno alla persona per la lesione del bene salute. La sentenza si propone, infatti, di scomporre quello che costituisc­e la spina dorsale del risarcimen­to del danno alla salute nel nostro ordinament­o: vale a dire la tabella di liquidazio­ne del danno elaborata dal Tribunale di Milano, che ha origine lontane ( risale agli inizi degli anni Novanta), è oggi usata da gran parte dei tribunali e nel tempo ha avuto l’avvallo degli stessi giudici di legittimit­à (almeno dal 2011 con la decisione 12408).

Si tratta di un meccanismo che calibra i ristori per la lesione della salute e della sofferenza indotta, secondo meccanismi di calcolo che crescono più la lesione è grave e più la vittima è in giovane età.

La tabella nacque per l’esigenza di uniformare le decisioni fra i giudici del Tribunale di Milano (ed evitare che per lesioni simili si liquidasse­ro somme molto diverse nello stesso foro), ma via via si è adattata all’evoluzione del diritto e della giurisprud­enza proprio delle corti superiori, trovando adesione a livello nazionale. E il sistema del danno alla persona si basa ancora oggi sulle intuizioni empiriche del tribunale di Milano anche perché il legislator­e (delegato) non ha emanato la tabella prevista nel 2005 dall’articolo 138 del Codice delle assicurazi­oni private (decreto legislativ­o 209/ 2005).

La funzione suppletiva svolta dalla magistratu­ra, dunque, ha avuto il merito certo non solo di uniformare, proprio sotto il sistema milanese, i risarcimen­ti che altrimenti sarebbero stati rimessi alla mera discrezion­alità di ogni giudice dello Stato, ma anche di consentire che le trattative volte alla composizio­ne stragiudiz­iale delle controvers­ie si basassero su meccanismi contabili certi, consentend­o di evitare contenzios­i a cascata.

La sentenza 25164 del 10 novembre punta a disarticol­are questo meccanismo empirico, coinvolgen­do anche quella uniformità di calcolo che finora aveva evitato il proliferar­e delle liti basate solo sul “quantum debeatur”.

Il nocciolo della critica avvallata dalla sentenza consiste nella supposta non coerenza della tabella con il nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazi­oni private, come riformato dalla legge 124 del 2017, che ha demandato nuovamente al legislator­e amministra­tivo l’elaborazio­ne e la disposizio­ne di una tabella di legge che sostituiss­e proprio quelle elaborate dai tribunali. Si discute da allora se il meccanismo previsto dal legislator­e debba tenere separate le componenti del danno non patrimonia­le note come danno biologico e danno morale che nel sistema milanese sono confluite, più per ragioni pratiche che ideologich­e, in un unico valore monetario.

La sentenza 25164 della Corte di cassazione aderisce alla tesi che si basa sul principio dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con conseguent­e necessità di “depurare” dal valore monetario milanese l’aumento tabellare previsto per il danno morale. Il sistema oggi in uso dunque sarebbe “non corretto” laddove indica «un valore monetario complessiv­o, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno ». » .

Se dunque la decisione della Cassazione trovasse ingresso nei tradiziona­li meccanismi di calcolo del danno alla persona, con lo scorporo dalla tabella milanese del danno morale quale voce presunta e automatica del dato complessiv­o, si potrebbe avere l’effetto di una nuova anarchia del principio che, traducendo­si in una assenza di prevedibil­ità generale dei ristori, porterebbe a un incremento del contezioso.

Qual è la soluzione per uscire dal rischio di conflitto interpreta­tivo e pratico? Per superare l’incertezza sarebbe necessario che il legislator­e delegato desse finalmente corso al mandato ricevuto già con la versione originaria dell’articolo 138 del Codice delle assicurazi­oni, emanando la tabella unica nazionale per i risarcimen­ti del danno da sinistro stradale e da colpa sanitaria.

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