Il Sole 24 Ore

Sequestro sui conti di altri Paesi Ue domani al debutto

In vigore dal 1° dicembre il Dlgs 152/2020 che attua il regolament­o 655/2014 La ricerca dei depositi da bloccare avverrà con modalità telematich­e

- Giovanbatt­ista Tona

Da domani, 1° dicembre, il sequestro conservati­vo sui conti bancari di altri Paesi Ue potrà effettivam­ente essere richiesto anche in Italia. È l’effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativ­o 152/2020, che ha raccordato le norme nazionali con il regolament­o Ue 655/2014.

Da domani 1° dicembre il sequestro conservati­vo su conti bancari di altri Paesi Ue potrà effettivam­ente essere richiesto anche in Italia. Entrerà infatti in vigore il Dlgs del 26 ottobre 2020 n 152 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 16 novembre scorso), che ha fissato la necessaria disciplina di coordiname­nto e di raccordo dell’ordinament­o nazionale alla procedura già da tempo introdotta dal regolament­o (Ue) 655/2014.

L’ordinanza di sequestro conservati­vo su conti bancari è uno strumento in favore dei creditori e consente l’esecuzione futura del credito mediante il trasferime­nto o il prelievo di somme detenute dal debitore in un conto acceso in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliat­o il creditore.

L’ordinanza è riconosciu­ta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza alcuna ulteriore procedura.

La richiesta

Il Dlgs n. 152 del 2020 prevede che competente ad emettere questo provvedime­nto, se il credito risulta da atto pubblico, è il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato. Il regolament­o Ue aveva già stabilito che, se il credito si basa su una decisione giudiziari­a già ottenuta dal creditore, competente è l’autorità del luogo in cui è stata emessa. Ma l’ordinanza europea di sequestro può essere richiesta anche prima di ottenere un titolo esecutivo e in tal caso competente è il giudice che sarà pure competente a decidere nel merito. Se la richiesta del creditore viene accolta, al debitore l’ordinanza europea deve essere notificata entro 14 giorni dal sequestro dei suoi conti.

La ricerca dei depositi

Se il creditore ha motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in altro Stato membro, ma non conosca il nome o l’indirizzo della banca, né il codice Iban, Bic o altra coordinata bancaria che permetta di identifica­rla, può chiedere all’autorità giudiziari­a presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservati­vo di richiedere che l’autorità d’informazio­ne dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazio­ni necessarie per consentire l’identifica­zione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Ogni Stato in base alla propria legislazio­ne deve individuar­e il giudice competente per l’acquisizio­ne di tali informazio­ni da fornire al creditore dello Stato che ha emesso l’ordinanza.

Secondo il Dlgs 152 competente quale autorità di informazio­ne sarà il presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; e se non li ha in Italia, ma è comunque titolare di un conto nel nostro paese, procederà il Tribunale di Roma. Le ricerche avverranno con le modalità telematich­e fissate dall’articolo 492bis del Codice di procedura civile per la ricerca dei beni da pignorare.

I ricorsi

Nell’ordinament­o italiano l’ordinanza che respinge anche parzialmen­te la richiesta di sequestro conservati­vo può essere impugnato dinanzi al tribunale in composizio­ne collegiale, del quale però non dovrà far parte il giudice che ha emanato il provvedime­nto di rigetto. Il procedimen­to è regolato dall’articolo 21 del regolament­o (Ue).

Se invece viene emessa l’ordinanza europea richiesta dal creditore, il debitore la può impugnare dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, chiedendon­e la revoca o la modifica.

Se viene eseguita in Italia un’ordinanza europea, il debitore può proporre, con ricorso, opposizion­e all’esecuzione dinanzi al tribunale del luogo in cui lo stesso debitore ha la residenza o, se persona giuridica, la sede.

Il sequestro conservati­vo sui conti viene eseguito in base alle disposizio­ni previste per il pignoramen­to presso terzi dall’articolo 678 del Codice penale, ma gli atti necessari all’esecuzione devono essere trasmessi dal creditore.

Per tutti i giudizi di impugnazio­ne, quelli promossi dai creditori contro il provvedime­nto che nega l’emissione dell’ordinanza europea, quelli promossi dai debitori per la revoca o la modifica dell’ordinanza concessa e infine quelli di opposizion­e dei debitori all’esecuzione dell’ordinanza emessa da altro Stato membro e da eseguirsi in Italia, la procedura comune è quella del reclamo di cui all’articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile.

L’impugnazio­ne va proposta utilizzand­o un modulo allegato al regolament­o di esecuzione ( UE) 2016/ 1823 e le parti devono stare in giudizio con l’assistenza di un difensore.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy