Il Sole 24 Ore

Sicurezza, delega ai dirigenti con data certa e autonomia

Il datore può attribuire responsabi­lità ad hoc ma con requisiti stringenti Servono poteri organizzat­ivi e di spesa. Resta l’obbligo di vigilanza sul delegato

- Pasquale Dui

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L’effetto della pandemia di Covid-19, con la situazione economica che ne è derivata e con la grande sensibilit­à sul tema della sicurezza in azienda, fa sì che i dirigenti percepisca­no intensamen­te i profili di responsabi­lità legati al proprio ruolo, e che siano anche sensibili ai rischi che possono correre.

Il dirigente d’azienda sente, sempre e comunque, le responsabi­lità, le necessità, le urgenze connesse al proprio ruolo, soprattutt­o quando riveste la qualifica di dirigente apicale, come direttore generale, direttore delle funzioni specifiche di area e/o settore, con ruolo primario nella produzione, nell’amministra­zione, nelle vendite. Queste responsabi­lità, specialmen­te in un periodo critico come quello presente, si orientano poliedrica­mente verso la realtà economica e il suo futuro e verso la propria azienda. Ogni successo dell’azienda è un successo del dirigente, ogni criticità nella vita, presente e futura, dell’azienda rappresent­a una potenziale fonte di responsabi­lità per il dirigente.

Nei casi in cui le norme di legge o di regolament­o attribuisc­ano al dirigente specifiche responsabi­lità civili, penali ed erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell’autonomia decisional­e necessari per agire secondo le prescrizio­ni di tali norme. Le responsabi­lità e le conseguenz­e di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme citate, commesse dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni, sono in via di principio a carico del datore di lavoro, salvi i casi di possibile trasferime­nto delle responsabi­lità al collaborat­ore stesso, che può avvenire per il fatto stesso dell’investitur­a formale in particolar­i ruoli (tipico, a riguardo, il caso del direttore generale) o attraverso una delega di funzioni che, a determinat­i presuppost­i, è idonea a determinar­e il pieno passaggio della funzione e delle relative responsabi­lità.

La delega di funzioni

La giurisprud­enza, a prescinder­e dalle specifiche previsioni di leggi settoriali, ha sempre valutato con un certo sospetto la delega di funzioni, come strumento di traslazion­e di poteri, contenendo­lo in ambiti precisi, idonei a evitare possibili condotte elusive del datore di lavoro (così, ad esempio, in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza).

In materia di sicurezza, la delega, per essere efficace, deve rispettare precisi limiti e condizioni (articolo 16 del Dlgs 81/2008):

che risulti da un atto scritto con data certa;

che il delegato abbia tutti i requisiti di profession­alità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che attribuisc­a al delegato tutti i poteri di organizzaz­ione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

che attribuisc­a al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgiment­o delle funzioni delegate;

che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Non solo, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Inoltre, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamen­to da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Non può essere delegata la valutazion­e dei rischi e la nomina del responsabi­le del servizio di prevenzion­e e protezione (Rspp). Il rispetto delle condizioni elencate esclude la responsabi­lità del datore di lavoro.

In altri ambiti, la disciplina di settore prevede, ove del caso, il perimetro delle responsabi­lità, individuan­do ormai molto spesso, quali soggetti di riferiment­o, sia il datore di lavoro, sia il dirigente, eliminando così alla radice le strade di possibili elusioni.

Basti ricordare le previsioni in tema di responsabi­lità degli enti (decreto 231/2001), con la pesante carica sanzionato­ria, dei membri degli Organismi di vigilanza, del data protection officer per la protezione dati personali, dei membri dell’internal audit, del risk manager per i rischi ambientali, e via dicendo.

Le tutele nel Ccnl dirigenti

La contrattaz­ione collettiva dei comparti dirigenzia­li privati prevede, generalmen­te, alcune regole di supporto per il dirigente, variamente articolate per singolo Ccnl ed escluse, peraltro, nei casi accertati di dolo o colpa grave. È solitament­e previsto – anche con la stipula di una apposita polizza assicurati­va obbligator­ia – che, in caso di procedimen­to penale a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabi­lità, tutte le spese e gli eventuali oneri siano a carico del datore di lavoro, compresi quelli di assistenza legale.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni attribuite­gli non giustifica, di per sé, il licenziame­nto e, in caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazi­one del posto con correspons­ione della retribuzio­ne di fatto.

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