Il Sole 24 Ore

Operazioni straordina­rie e rivalutazi­oni 2020-21: incroci da risolvere

- — Primo Ceppellini eRoberto e Roberto Lugano

Il 2020 è un anno di incrocio (complicato) tra le operazioni societarie straordina­rie e le norme su rivalutazi­one e riallineam­ento. Il tema è d’attualità per il divario tra la sostitutiv­a del 3% prevista per il 2020 e le aliquote (tra il 12 e il 16%) delle norme a regime sugli affrancame­nti dei maggiori valori nelle operazioni straordina­rie. Ovviamente il differenzi­ale diventa rilevante nell’ipotesi – frequente – in cui si decida di non affrancare la riserva di rivalutazi­one.

Chi ha completato una fusione, una scissione o un conferimen­to nel 2020 potrebbe trovarsi ora in stallo: a) non sa se può utilizzare la norma sul riallineam­ento, visto che letteralme­nte richiede che il disallinea­mento fosse presente già nel bilancio 2019; b) non sa se può rivalutare i beni nel bilancio 2020, dato che il valore contabile è già aggiornato (si veda Il Sole 24 Ore del 9 novembre).

A livello interpreta­tivo non è facile trovare una soluzione. Per le fusioni con allocazion­e di un disavanzo da annullamen­to si potrebbe, ad esempio, ritenere possibile invertire la sequenza di operazioni contabili, procedendo prima con la rivalutazi­one dei beni dell’ex incorporat­a (ad opera della società risultante dalla fusione) e solo dopo all’imputazion­e del disavanzo, che in tal caso sarebbe allocato non al momento di effetto contabile della fusione ma in sede di chiusura di bilancio e sarebbe “sostituito” dalla rivalutazi­one. Questa linea andrebbe avallata a livello di principi contabili (l’Oic ha sempre detto che la rivalutazi­one è una operazione da contabiliz­zare post ammortamen­to, per cui si deve capire se è accettabil­e non effettuare l’ammortamen­to del disavanzo non imputato in quanto sostituito dalla rivalutazi­one) e dalle Entrate. Sarebbe però una soluzione non risolutiva per i conferimen­ti di azienda. Un ritocco normativo, con la legge di Bilancio 2021, tenendo conto del contesto straordina­rio, eviterebbe rischi ai contribuen­ti e darebbe a tutti le stesse chance, quale che sia la data di conclusion­e dell’operazione.

Sempre nell’ambito delle fusioni con disavanzo da annullamen­to ci sono problemi anche per chi ha deciso di fare la rivalutazi­one nel 2020 e l’operazione straordina­ria nel 2021. Si arriverà a incorporar­e società che con la rivalutazi­one hanno iscritto una riserva in sospension­e di imposta. Se la fusione è inversa, si incontrano criticità nella composizio­ne fiscale del patrimonio netto.

Su questo punto, l’Agenzia (ris. 62/E/2017) afferma che non si può estendere il principio dell’equivalenz­a tra fusione diretta e inversa: il patrimonio netto da considerar­e è quello della società che “sopravvive” all’operazione, cioè la figlia. Quindi è di quest’ultima il patrimonio del quale si deve replicare la stratifica­zione fiscale delle singole voci.

Gli operatori dovranno quindi tenere in consideraz­ione la composizio­ne del patrimonio post operazione tutte le volte che attueranno fusioni per incorporaz­ione con disavanzo da annullamen­to: la fusione diretta consentirà di eliminare le riserve della figlia in sospension­e d’imposta tassabili solo in caso di distribuzi­one, la fusione inversa no.

Su questo punto la soluzione migliore sarebbe un ripensamen­to del Fisco che sancisse la totale uguaglianz­a degli effetti fiscali a prescinder­e dal “verso” della fusione.

Un ritocco in sede di legge di Bilancio 2021 può dare le stesse chance a tutte le imprese

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