Il Sole 24 Ore

Indagini bancarie, base ristretta e affitti i casi critici

Niente contraddit­tori preventivi e testimonia­nze per giustifica­re i movimenti

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Un’altra questione che presenta gravi criticità per i contribuen­ti è quella degli accertamen­ti basati sulle indagini bancarie, che talvolta si interseca con il tema delle società a ristretta base sociale.

Nonostante il contrario avviso della Cassazione, la procedura descritta nell’articolo 32, punto 2), del Dpr 600/1973 600/ 1973 non configura una particolar­e modalità accertativ­a ma regola le indagini istruttori­e destinate a confluire in uno degli accertamen­ti tipizzati nella disciplina di legge ( accertamen­to induttivo, analitico o sintetico).

Invece, nella giurisprud­enza della Suprema corte gli esiti delle indagini finanziari­e legittiman­o l’emissione di accertamen­ti ad hoc; fondati, per di più, su presunzion­i legali relative. Pertanto, i versamenti e i prelievi non giustifica­ti dai contribuen­ti si tramutano entrambi, con una mera operazione aritmetica, in proventi in nero. In particolar­e, mentre per i versamenti la presunzion­e opera per tutte le tipologie reddituali (lavoro dipendente, fondiario, eccetera), con riferiment­o ai prelevamen­ti la rettifica riguarda il solo reddito d’impresa.

Contraddit­tori e testimonia­nze

La posizione del contribuen­te è ulteriorme­nte pregiudica­ta dal fatto che, sempre secondo il parere della

Cassazione, non occorre il contraddit­torio preventivo. E dunque è sufficient­e che il Fisco riversi negli accertamen­ti le risultanze dei controlli, lasciando poi alla fase processual­e l’assolvimen­to dell’onere della prova che incombe ( per la Corte) sul solo soggetto passivo.

A ciò si aggiunga che il divieto della prova testimonia­le, di cui all’articolo 7 del Dlgs 546/ 1992, rende in molti casi particolar­mente difficolto­so il compito della parte privata. Per liberarsi delle presunzion­i in esame, infatti, si avrebbe talvolta bisogno delle dichiarazi­oni di terzi che attestino, ad esempio, che si tratta di liberalità in denaro (premi di laurea o altro) o della restituzio­ne di prestiti. Ma le dichiarazi­oni dei terzi hanno valenza meramente indiziaria, quando sono pro contribuen­te, e non sono dunque sufficient­i a supportare la prova contraria ( Cassazione 12598/ 2020). D’altro canto, non è possibile, per l’appunto, ricorrere alla prova testimonia­le.

Le società a base ristretta

Si segnala inoltre la criticità derivante dai collegamen­ti con la tematica delle rettifiche alle società a ristretta base (si veda l’articolo in alto). La Cassazione ha infatti affermato che l’Agenzia è legittimat­a a trasfonder­e gli esiti della verifica bancaria svolta in capo al socio sul reddito d’impresa della società partecipat­a (sentenza 19776/2020). In questo caso, si è di fronte alla situazione paradossal­e in cui la società è chiamata a giustifica­re i versamenti sul conto del socio, per dimostrare che gli stessi sono estranei alla gestione aziendale.

Il caso degli affitti brevi

In materia di presunzion­i legali pro Fisco, si segnala che nel disegno di legge di Bilancio 2021 è contenuta una disposizio­ne riferita alle locazioni brevi, ex articolo 4, Dl 50/2017. Viene previsto che le locazioni, se relative a oltre quattro appartamen­ti, si presumono effettuate in regime d’impresa.

Si ritiene che anche questa realizzi una presunzion­e legale, comunque relativa e non assoluta. Ciò, se non altro, per stemperare i profili di contrariet­à con la normativa Ue in materia di Iva, che non prevede limiti quantitati­vi predetermi­nati.

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