Il Sole 24 Ore

Irlanda del Nord, operatori con veste Ue ed extra Ue

Normativa europea Iva valida solo per le cessioni di beni e non di servizi

- Giampaolo Giuliani

Con l’approssima­rsi della fine dell’anno, gli operatori economici si pongono sempre più interrogat­ivi su come gestire i rapporti di interscamb­io, ai fini della normativa Iva, tra l’Unione europea e Regno Unito dopo il 31 dicembre prossimo.

La Gran Bretagna ha lasciato l’Unione Europea il 31 gennaio 2020, ma ha concordato un periodo di transizion­e che le consente di applicare l’Iva per l’intero 2020 come se fosse ancora uno Stato membro Ue, dopo tale termine dovrebbero entrare in vigore nuove procedure e adempiment­i i quali, tuttavia, non sono ancora puntualmen­te definiti, ma che dovrebbero consistere in rapporti di importazio­ni ed esportazio­ne.

Sotto questo profilo, merita di essere esaminata la proposta di direttiva del 7 agosto 2020 COM (2020) 360 finale del Consiglio dell’Unione Europea che si basa sul Protocollo Irlanda/ Irlanda del Nord, facente parte dell'accordo di recesso e secondo il quale l’Irlanda del Nord rimarrà soggetta alla normativa Iva della Ue per quanto attiene le cessioni di beni.

In questo modo, si tende ad evitare la realizzazi­one di una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord.

Diversamen­te, questa soluzione non è prevista per le prestazion­i di servizi e, in generale, per tutte quelle operazioni non rientranti nella disciplina Iva degli scambi di beni tra Stati membri Ue, pertanto, per queste operazioni l’Irlanda del Nord sarà considerat­a esterna alla Ue insieme al resto del Regno Unito.

Quest0 sistema Iva, duplice e misto, applicato all'Irlanda del Nord ai fini della disciplina Iva, potrebbe creare diversi problemi, sicché il Consiglio dell'Unione Europea ha predispost­o una proposta di direttiva in cui si ritiene indispensa­bile attribuire a questi soggetti passivi, in accordo con la Gran Bretagna, un numero distinto di identifica­zione Ue, diverso da quello attribuito loro dal Regno Unito.

In questo modo cessioni e acquisti per e dall’Irlanda del Nord continuera­nno, nei fatti, ad essere considerat­e delle operazioni intracomun­itarie canalizzat­e attraverso il numero di identifica­zione Ue, mentre le altre operazioni faranno capo alla « posizione extraUE » .

In ogni caso, questa soluzione per molti versi simile, ma non uguale, a quella adottata dall’Italia nei rapporti di interscamb­io con la piccola Repubblica di San Marino, non mancherà di creare dei disorienta­menti tra gli operatori, acuiti soprattutt­o nel periodo di passaggio che dovrebbe avvenire (il condiziona­le è d’obbligo) dal 1° gennaio 2021.

Solo per fare un esempio, si ipotizzi un’azienda italiana che riceva il pagamento di interessi da parte di un proprio cliente dell’Irlanda del

Nord. Se questa operazione viene effettuata entro il 31 dicembre non deve essere emessa alcuna fattura. Chiaro in questo senso il dettato della lettera a, comma 6-bis, articolo 21 del Dpr 633 del 1972.

Se il pagamento avviene dal 1° gennaio, invece, vi è l’obbligo di emettere fattura indicando che si tratta di un’operazione « non soggetta» ex lettera b, comma 6-bis, del già citato articolo 21.

Ancora, si ipotizzi la lavorazion­e su merce inviata da un’impresa italiana ad un operatore dell’Irlanda del Nord. Se la lavorazion­e è ultimata entro il 31 dicembre è lecito attendersi dall’operatore che ha effettuato la lavorazion­e una fattura con la quale assolvere l'imposta attraverso il meccanismo dell’inversione contabile previsto dal decreto legge ’331 agli articoli 46 e 47; diversamen­te, se la lavorazion­e è ultimata dal 1° gennaio 2021, l’assolvimen­to dell’imposta dovrà avvenire mediante autofattur­a senza attendere il documento del prestatore dell’Irlanda del Nord sulla base di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 2 del Dpr 633 del 1972.

In particolar­e, ci si deve interrogar­e sulla valenza da attribuire ad una fattura emessa da un operatore dell’Irlanda del Nord, poiché questa è certamente documento valido per giustifica­re le cessioni e le operazioni ad esse assimilate, mentre non dovrebbe avere (anche in questo caso il condiziona­le è d’obbligo) alcuna valenza ai fini delle operazioni non rientranti nella disciplina Iva degli scambi di beni tra Stati membri.

Ad ogni modo, al di là di questi legittimi interrogat­ivi su come gestire le operazioni con gli operatori dell’Irlanda del Nord, oggi il tema più importante, o meglio più urgente dato il limitato lasso di tempo che resta da qui alla fine dell'anno, è conoscere quale sarà la normativa di riferiment­o.

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