GLI INTERVENTI DI FISCO E GIURISPRUDENZA
1 INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER IL RECUPERO
Detraibile l’Iva addebitata con nota di variazione da parte del fornitore per regolarizzare quanto fatturato in eccesso rispetto alla lettera d’intento ricevuta. Il dies a quo per l’esercizio della detrazione è quello di emissione della nota di variazione e tale diritto può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui esso è sorto (interpello 531/2020)
2 ALT AL PLAFOND PER I LEASING IMMOBILIARI
Le Entrate confermano con l’interpello 304/2020 che non è possibile avvalersi del plafond in relazione a canoni di leasing immobiliare (principio di diritto 14/2019). In passato, l’esclusione aveva riguardato anche i costi derivanti da un contratto di appalto per la costruzione di immobili (circolare 145/E del 1998). Si tratta di una posizione rigida che non tiene conto che si tratta di prestazioni di servizi. Va comunque segnalata giurisprudenza di segno opposto (Cassazione 23329/2013 e 7504/2016).
3 LA BRANCH ITALIANA RESTA ESPORTATORE
La posizione della branch che permane in Italia a seguito del trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società, subentra nello status di “esportatore abituale” e nel plafond della predetta società, a condizione che tale plafond sia relativo al complesso aziendale dal quale è scaturito e per mezzo del quale viene esercitata, senza soluzione di continuità, l’attività da cui originano le operazioni non imponibili con l’estero ( interpello 336/ 336/2020) 2020)
4 IRREGOLARITÀ FORMALI DELLA LETTERA
La “sospensione” dell’Iva non può essere messa in discussione e nemmeno sanzionata in caso d’irregolarità meramente formale della dichiarazione d’intento ( Cassazione 24706/2020)
5 STRETTA SULLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI
L’Iva erroneamente addebitata in relazione a un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario in quanto il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 fa riferimento (solo) all'ipotesi dell'imposta applicata in misura superiore a quella effettiva ( Cassazione 24289/2020). Si tratta di una posizione, preceduta da alcune sentenze di merito, che non appare tuttavia esente da critiche
6 CESSIONI DI BENI USATI PER EDIFICI
Possono beneficiare del plafond le cessioni di beni mobili e le prestazioni di servizi ricevute, anche nel caso in cui beni e servizi siano, poi, utilizzati per fabbricati e aree edificabili acquisiti per effetto di autonome cessioni ( Cassazione 1852/2020)