Il Sole 24 Ore

Saldo Imu, l’esonero ignora i leasing

L’agevolazio­ne andrebbe estesa per legge ai «gestori» su cui grava il tributo

- Giorgio Gavelli

L’esonero dal saldo Imu per gli immobili utilizzati nelle attività maggiormen­te colpite dalle restrizion­i imposte dai provvedime­nti governativ­i di contrasto alla pandemia sconta, oltre al groviglio dei decreti dedicati ai vari “ristori”, il dubbio sulla corretta identifica­zione del perimetro soggettivo.

Le norme del Dl Agosto...

Per effetto dell’articolo 78 del Dl Agosto 104/2020, non devono presentars­i alla cassa per versare il saldo Imu gli immobili: a) adibiti a stabilimen­ti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimen­ti termali; b) appartenen­ti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturism­i, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacam­ere per brevi soggiorni, delle case e appartamen­ti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimen­ti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestaz­ioni;

d) rientranti nella categoria catastale D/ 3 destinati a spettacoli cinematogr­afici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

e) destinati a discoteche, sale da ballo, night- club e simili.

Per le categorie indicate alle lettere b), d) ed e), l’agevolazio­ne si applica «a condizione che i relativi proprietar­i siano anche gestori delle attività ivi esercitate » .

... e quelle dei decreti Ristori

In questo panorama si sono inseriti i vari decreti sui “ristori”, con la conseguenz­a che l’esonero dal versamento del saldo è stato esteso: f) agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al Dl Ristori 137/ 20 ( come integrato da Dl Ristori- bis 149/ 20); g) agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 al Dl 149/ 20 ( come integrato dal decreto Ristoriter 154/ 2020) ubicati nei

Comuni “zona rossa”.

Anche le due categorie di immobili così aggiunte non comportano il versamento del saldo Imu a condizione che i relativi proprietar­i siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ma come opera questa regola qualora non vi sia coincidenz­a tra proprietà e soggettivi­tà passiva ai fini Imu? I proprietar­i, infatti, non sempre sono i soggetti a cui il legislator­e impone il carico del tributo locale. Sono soggetti passivi, ad esempio, i titolari di diritti reali (usufrutto, abitazione, superficie, eccetera), il concession­ario di aree demaniali e il locatario del leasing a decorrere dalla data di stipula del contratto ( articolo 1, comma 743, legge 160/ 2019).

La correzione necessaria

Nonostante l’espression­e letterale delle norme, non vi è dubbio che l’unica interpreta­zione costituzio­nalmente orientata è che l’agevolazio­ne si applichi in tutti i casi in cui il soggetto passivo del tributo ( diverso dal proprietar­io) coincida con il soggetto gestore dell’attività ivi esercitata. Ritenere, infatti, che il legislator­e abbia inteso esonerare un soggetto ( il proprietar­io) anche laddove il tributo gravi su un diverso contribuen­te costituire­bbe un paradosso difficilme­nte giustifica­bile.

È altrettant­o chiaro, però, che al momento la “lettera della legge” favorirebb­e gli enti impositori che volessero pretendere il versamento da parte dell'utilizzato­re non proprietar­io.

Prima di arrivare a leggere sentenze tributarie su tutti questi punti, meglio estendere l'esonero subito, possibilme­nte per legge, e chiudere sul nascere ogni discorso. Gli immobili interessat­i sono moltissimi ( si pensi solo a quelli assunti in locazione finanziari­a) e non è proprio il caso di lasciare la questione alla libera interpreta­zione di circa 8mila Comuni.

Va ricordato, infine, che tutte le norme agevolativ­e qui citate si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazi­one della Commission­e europea del 19 marzo 2020 C( 2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”). Ed anche su questo un pensiero andrebbe fatto. È già stato rilevato che non sempre i Comuni sono in grado di compilare correttame­nte il registro nazionale aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52 della legge 234/2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 16 novembre).

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