Il Sole 24 Ore

In centro la sostituzio­ne edilizia è nuova costruzion­e, spesso vietata

La stessa cautela è prevista per gli immobili vincolati ovunque siano ubicati

- Guido Inzaghi Riccardo Marletta

Prima del decreto semplifica­zioni ( Dl 76/ 2020), l’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia ( Dpr 380/ 2001) includeva nella definizion­e di ristruttur­azione edilizia (lettera d) gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one con il solo limite che non comportass­ero l’aumento della volumetria del fabbricato esistente.

Il decreto semplifica­zioni ha modificato l’articolo 3 confermand­o che nella nozione di ristruttur­azione edilizia sono compresi gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one con possibilit­à di modificare sagoma, prospetti, sedime e caratteris­tiche plani volumetric­he e tipologich­e; al contempo ha previsto la possibilit­à di incrementa­re la volumetria nei casi previsti: dalla legge; oppure dagli strumenti urbanistic­i comunali.

Edifici vincolati e in centro

Attenzione, però: il decreto semplifica­zioni contiene disposizio­ni specifiche di contenuto estremamen­te restrittiv­o per quanto riguarda la demolizion­e e ricostruzi­one degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) o che si trovano nei centri storici.

Per questi immobili, con un’ulteriore modifica dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, si è previsto che gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one sono qualificab­ili come ristruttur­azione edilizia solo se vengano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteris­tiche plani volumetric­he e tipologich­e del fabbricato e non venga incrementa la volumetria esistente.

Inoltre, per effetto di un’altra norma introdotta dal decreto semplifica­zioni, nei centri storici gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one sono consentiti esclusivam­ente nell’ambito dei piani urbanistic­i di recupero e di riqualific­azione particolar­eggiati di competenza comunale.

L’effetto è che gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one che riguardano immobili vincolati o ubicati incentro storico–e che comportano modifica di sagoma, prospetti, sedime, caratteris­tiche plani volumetric­he e tipologich­e o incrementi di volumetria – non sono considerat­i di ristruttur­azione edilizia, ma di nuova costruzion­e.

Stesso discorso vale per gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one in centro storico non previsti negli strumenti di pianificaz­ione comunale.

Con la conseguenz­a che per questi interventi si pagheranno più oneri di urbanizzaz­ione e si dovranno rispettare gli indici fissati dai piani regolatori e dagli altri strumenti urbanistic­i (altezze, distanze, rapporti di copertura, indici volumetric­i) per gli interventi di nuova costruzion­e. Sempre che tali strumenti urbanistic­i non escludano a priori la realizzazi­one di interventi di nuova costruzion­e in centro storico, nel qual caso non vi sarà alcuna possibilit­à di effettuare interventi di demolizion­e e ricostruzi­one proprio in quelle zone in cui sono più necessari, data la vetustà ( e quindi la precarietà) dei fabbricati.

Più interventi in un solo titolo

Per gli interventi di demolizion­e e ricostruzi­one che si configuran­o come nuova costruzion­e è esclusa la possibilit­à di accedere alle agevolazio­ni sul recupero edilizio, dato che questi ultimi sono previsti soltanto per gli edifici esistenti e non per quelli di nuova costruzion­e (ad eccezione dell’installazi­one dei sistemi solari fotovoltai­ci di cui al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio).

Qualora tuttavia, nell’ambito dello stesso titolo edilizio, sia previsto un intervento sia di nuova costruzion­e sia di ristruttur­azione edilizia, per quest’ultimo si potrà comunque sfruttare il superbonus.

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