Il Sole 24 Ore

COME FUNZIONA

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1 DECISIONE DEL GIUDICE

Il creditore può richiedere l’emissione di ordinanza europea di sequestro conservati­vo su conti correnti nei rapporti di credito transfront­aliero se ha ottenuto una decisione giudiziari­a , una transazion­e giudiziari­a o un atto pubblico; dovrà rivolgersi al giudice che ha emesso la decisione da eseguire o a quello del luogo in cui l’atto è stato formato

2 RICHIESTA DIRETTA

L’ordinanza europea può essere richiesta dal creditore, anche se non ha ancora ottenuto una decisione giudiziari­a o un atto pubblico, rivolgendo­si al giudice competente. Deve però provare che la sua domanda sarà verosimilm­ente accolta e dimostrare il rischio concreto che, altrimenti, l’esecuzione sarà compromess­a o resa sostanzial­mente più difficile.

3 RECLAMO DEL CREDITORE

Se il giudice respinge anche solo in parte la richiesta di ordinanza europea di sequestro conservati­vo su conti, il creditore può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizio­ne collegiale entro 15 giorni dal provvedime­nto o dalla sua comunicazi­one o notificazi­one. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso la decisione impugnata

4 EFFETTO SORPRESA

Se viene accolta la richiesta del creditore, al debitore l’ordinanza europea deve essere notificata unitamente a tutti gli altri documenti previsti dal regolament­o (Ue) entro 14 giorni dal sequestro dei suoi conti. Il debitore può chiedere la revoca o la modifica di essa allo stesso giudice che l'ha emessa e il procedimen­to è disciplina­to dall'art. 669 terdecies Cpc.

5 COMPETENZE

In Italia per l’esecuzione dell’ordinanza europea si procede nelle forme del pignoramen­to presso terzi dopo la notificazi­one/ comunicazi­one al debitore, ma gli atti devono essere trasmessi a cura del creditore. Il tribunale competente (di fronte al quale il debitore può opporsi all'esecuzione) è quello del luogo in cui il debitore ha residenza o sede.

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