COME FUNZIONA
1 DECISIONE DEL GIUDICE
Il creditore può richiedere l’emissione di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti nei rapporti di credito transfrontaliero se ha ottenuto una decisione giudiziaria , una transazione giudiziaria o un atto pubblico; dovrà rivolgersi al giudice che ha emesso la decisione da eseguire o a quello del luogo in cui l’atto è stato formato
2 RICHIESTA DIRETTA
L’ordinanza europea può essere richiesta dal creditore, anche se non ha ancora ottenuto una decisione giudiziaria o un atto pubblico, rivolgendosi al giudice competente. Deve però provare che la sua domanda sarà verosimilmente accolta e dimostrare il rischio concreto che, altrimenti, l’esecuzione sarà compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
3 RECLAMO DEL CREDITORE
Se il giudice respinge anche solo in parte la richiesta di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti, il creditore può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale entro 15 giorni dal provvedimento o dalla sua comunicazione o notificazione. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso la decisione impugnata
4 EFFETTO SORPRESA
Se viene accolta la richiesta del creditore, al debitore l’ordinanza europea deve essere notificata unitamente a tutti gli altri documenti previsti dal regolamento (Ue) entro 14 giorni dal sequestro dei suoi conti. Il debitore può chiedere la revoca o la modifica di essa allo stesso giudice che l'ha emessa e il procedimento è disciplinato dall'art. 669 terdecies Cpc.
5 COMPETENZE
In Italia per l’esecuzione dell’ordinanza europea si procede nelle forme del pignoramento presso terzi dopo la notificazione/ comunicazione al debitore, ma gli atti devono essere trasmessi a cura del creditore. Il tribunale competente (di fronte al quale il debitore può opporsi all'esecuzione) è quello del luogo in cui il debitore ha residenza o sede.