Il Sole 24 Ore

LA SITUAZIONE

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1. Le tabelle dei tribunali

La liquidazio­ne del danno non patrimonia­le, nel nostro sistema, è governata, in mancanza di un criterio unico valido a livello nazionale, dalle tabelle che sono state elaborate dai tribunali per evitare divergenze tra una decisione e l’altra e che, nel tempo, sono state utilizzate anche in altri fori. La più usata è la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, seguita da quella messa a punto dal Tribunale di Roma. Si tratta di tabelle che hanno alcune simmetrie ma anche divergenze sui principi di liquidazio­ne del danno. Il sistema delle tabelle dei tribunali si è affermato perché non è mai stata emanata la tabella unica per la liquidazio­ne dei danni non patrimonia­li che doveva essere approvata con un decreto del Presidente della Repubblica in base all’articolo 138 del Codice delle assicurazi­oni private ( decreto legislativ­o 209 del 2005)

2. La Cassazione

Il meccanismo adottato dal Tribunale di Milano è stato in passato avvallato anche dalla Cassazione.

La Suprema corte, con la sentenza 25164 del 10 novembre 2020, ha ora messo in dubbio il criterio adottato dalle tabelle del Tribunale di Milano, che unificano in un solo valore monetario complessiv­o il danno biologico e il danno morale. Dalla Cassazione arriva l’indicazion­e di “scorporare” dalla voce unica il danno morale. La ragione si fonda sul nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazi­oni private, riscritto dalla legge 124 del 2017. Il nuovo testo prevede sempre che con Dpr sia emanata una tabella unica valida su tutto il territorio della Repubblica che stabilisca i risarcimen­ti per il danno biologico e per quello morale. Sulla scorta di questa norma, la Cassazione sostiene la tesi dell’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico

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