LA SITUAZIONE
1. Le tabelle dei tribunali
La liquidazione del danno non patrimoniale, nel nostro sistema, è governata, in mancanza di un criterio unico valido a livello nazionale, dalle tabelle che sono state elaborate dai tribunali per evitare divergenze tra una decisione e l’altra e che, nel tempo, sono state utilizzate anche in altri fori. La più usata è la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, seguita da quella messa a punto dal Tribunale di Roma. Si tratta di tabelle che hanno alcune simmetrie ma anche divergenze sui principi di liquidazione del danno. Il sistema delle tabelle dei tribunali si è affermato perché non è mai stata emanata la tabella unica per la liquidazione dei danni non patrimoniali che doveva essere approvata con un decreto del Presidente della Repubblica in base all’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private ( decreto legislativo 209 del 2005)
2. La Cassazione
Il meccanismo adottato dal Tribunale di Milano è stato in passato avvallato anche dalla Cassazione.
La Suprema corte, con la sentenza 25164 del 10 novembre 2020, ha ora messo in dubbio il criterio adottato dalle tabelle del Tribunale di Milano, che unificano in un solo valore monetario complessivo il danno biologico e il danno morale. Dalla Cassazione arriva l’indicazione di “scorporare” dalla voce unica il danno morale. La ragione si fonda sul nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, riscritto dalla legge 124 del 2017. Il nuovo testo prevede sempre che con Dpr sia emanata una tabella unica valida su tutto il territorio della Repubblica che stabilisca i risarcimenti per il danno biologico e per quello morale. Sulla scorta di questa norma, la Cassazione sostiene la tesi dell’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico