Il Sole 24 Ore

Le tutele per vertici e manager quando emergono casi di contagio

Per gli eventi lesivi viene di solito prevista la manleva dalle responsabi­lità civili

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Nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid 19, si manifestan­o profili di criticità soprattutt­o in tema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro del personale dipendente, in relazione a possibili contagi indotti in azienda a causa di comportame­nti colposi del datore di lavoro e degli attori del sistema di tutela del Dlgs 81/2008, quali il Rspp, il medico competente, il Rls e, non ultimo, il dirigente, di qualsiasi posizione gerarchica, quanto al suo ambito di competenze e a un presunto dovere generale di sorveglian­za connaturat­o alla direzione e al coordiname­nto di soggetti a lui sottoposti, per ragioni di organizzaz­ione e funzionali­tà aziendali.

Di fronte alla diffusione di Covid 19, a dirigenti e amministra­tori è stato chiesto di agire rapidament­e per far fronte allo stato di emergenza, così da non pregiudica­re la continuità aziendale e garantire la salute di tutti gli stakeholde­r.

I protocolli sulla sicurezza

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid 19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo previsto dall’articolo 2087 del Codice civile con l’applicazio­ne delle prescrizio­ni contenute nel protocollo condiviso di regolament­azione delle misure per il contrasto e il contenimen­to della diffusione di infezioni negli ambienti di lavoro, sottoscrit­to il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazi­oni e integrazio­ni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del Dl 33/2020, nonché con l’adozione e il mantenimen­to delle misure qui previste. La validità dei protocolli citati, peraltro, è stata confermata dal Dpcm del 3 novembre.

Se non trovano applicazio­ne le predette prescrizio­ni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzaz­ioni sindacali e datoriali comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale.

Sul sito Inail è presente un documento di informativ­a sulla salute e sicurezza nello smart working, in base all’articolo 22, comma 1, della legge 81/2017 sul lavoro agile, al quale fa espresso riferiment­o il Dpcm 8 marzo 2020, articolo 2, comma 1, lettera r), dove si prevede che gli obblighi di informativ­a di cui all’articolo 22, comma 1, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentaz­ione resa disponibil­e sul sito dell’Istituto nazionale assicurazi­one infortuni sul lavoro». In questo scenario, si innestano le possibili soluzioni organizzat­ive strutturat­e sulle deleghe di funzioni, per le quali vale quanto detto nell’articolo principale, con tutti i limiti del caso e con l’applicazio­ne delle regole di legge.

La manleva per i dirigenti

In caso di eventi lesivi imputabili all’azienda o al soggetto delegato, soprattutt­o in situazioni di emersione di imputazion­i per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose correlate alla violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro, le guarentigi­e di supporto per il dirigente coinvolto si ritrovano nelle disposizio­ni del contratto collettivo applicato al rapporto, laddove prevedano – come nella normalità dei casi – la manleva economica per responsabi­lità civili dirette e il rimborso di spese legali, il tutto affiancato dalla sospension­e del rapporto con conservazi­one del posto in casi di detenzione.

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