Il Sole 24 Ore

Nessun vincolo orario a carico dei dirigenti

- — Salvatore Cicala Il testo integrale dell’articolo su: ntplusenti­localiedil­izia.ilsole24or­e.com

La mancata previsione, nell'ordinament­o giuridico, di un obbligo orario per il personale dirigenzia­le porta ad affermare che non sussistono profili di illegittim­ità nel caso in cui il dirigente renda una prestazion­e lavorativa di durata inferiore a quella obbligator­ia per il resto dei dipendenti. Resta ferma, tuttavia, la facoltà per gli enti di adottare, con atti di natura gestionale, misure finalizzat­e a presidiare le proprie esigenze organizzat­ive e gestionali. Queste le principali indicazion­i contenute nel parere del dipartimen­to della Funzione pubblica protocollo Dfp 43784/2020, pubblicato in questi giorni nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro». Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione va ricercata nell'attuale quadro normativo che regola l'orario di lavoro della dirigenza. L'impianto normativo non prevede alcuna quantifica­zione dell'orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizion­e di limiti massimi o minimi di durata delle prestazion­i lavorative. Sotto il profilo organizzat­ivo, quindi, il dirigente può determinar­e in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabi­le. In altri termini, si afferma una concezione del tempo di lavoro strettamen­te correlata alla responsabi­lità di risultato dirigenzia­le.Ciò, però, non preclude agli enti di poter adottare sistemi di rilevazion­e della presenza e dell'assenza dei propri dirigenti, ai fini della valutazion­e annuale finalizzat­a all'attribuzio­ne della retribuzio­ne di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattua­li.

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