Nessun vincolo orario a carico dei dirigenti
La mancata previsione, nell'ordinamento giuridico, di un obbligo orario per il personale dirigenziale porta ad affermare che non sussistono profili di illegittimità nel caso in cui il dirigente renda una prestazione lavorativa di durata inferiore a quella obbligatoria per il resto dei dipendenti. Resta ferma, tuttavia, la facoltà per gli enti di adottare, con atti di natura gestionale, misure finalizzate a presidiare le proprie esigenze organizzative e gestionali. Queste le principali indicazioni contenute nel parere del dipartimento della Funzione pubblica protocollo Dfp 43784/2020, pubblicato in questi giorni nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro». Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione va ricercata nell'attuale quadro normativo che regola l'orario di lavoro della dirigenza. L'impianto normativo non prevede alcuna quantificazione dell'orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizione di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni lavorative. Sotto il profilo organizzativo, quindi, il dirigente può determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile. In altri termini, si afferma una concezione del tempo di lavoro strettamente correlata alla responsabilità di risultato dirigenziale.Ciò, però, non preclude agli enti di poter adottare sistemi di rilevazione della presenza e dell'assenza dei propri dirigenti, ai fini della valutazione annuale finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattuali.