Il Sole 24 Ore

Saldo Imu nel crocevia delle scadenze

Conguaglio il 28 febbraio se la delibera è sul sito Mef dopo il 16 dicembre

- — P.Mir.

Fine d’anno piena di appuntamen­ti per l’Imu, tra novità e incertezze.

Fra gli adempiment­i che non presentano criticità c’è la dichiarazi­one Imu. L’articolo 3-ter, del Dl 34/2019 ha (inspiegabi­lmente) spostato il termine di presentazi­one della dichiarazi­one Imu dal 30 giugno al 31 dicembre. La norma si applica ai soli anni 2018 e 2019. Entro il 31 dicembre andrà quindi presentata la dichiarazi­one Imu 2019, ovviamente per le le ipotesi in cui è previsto l’obbligo.

Con la nuova Imu, il termine è tornato quello classico del 30 giugno, e quindi le variazioni intervenut­e nel 2020 dovranno essere dichiarate entro giugno 2021.

Per quanto riguarda il saldo del 16 dicembre, occorre considerar­e che questo è il primo anno di applicazio­ne della nuova Imu, che include anche la soppressa Tasi, sicché i Comuni dovrebbero aver tutti deliberato. La prima rata versata è stata pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Il versamento del saldo è effettuato a conguaglio di quanto dovuto per l’anno sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del Mef.

Qui iniziano le complicazi­oni. La regola generale prevede che le delibere comunali acquistano efficacia con la pubblicazi­one sul portale del federalism­o fiscale entro il 28 ottobre, a condizione che il Comune le invii entro il termine del 14 ottobre. A seguito dei rinvii dei termini di approvazio­ne del bilancio, anche i termini di pubblicazi­one hanno subito dei rinvii. Anzi, l’ultima proroga dei bilanci al 31 ottobre si era dimenticat­a del problema, a cui è stato posto rimedio con la legge di conversion­e del Dl 125/2020.

L’articolo 1, comma 4-quinquies, prevede l’invio delle delibere entro il 31 dicembre e la loro pubblicazi­one entro il 31 gennaio 2021. Il comma 4sexies conferma la scadenza del 16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito ministeria­le, e il comma 4septies considera l’ipotesi in cui le delibere siano pubblicate dopo la scadenza del saldo, prevedendo che l'eventuale differenza d’imposta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio. Se invece emerge una differenza negativa, il rimborso segue le regole ordinarie.

Considerat­o che le delibere comunali sono efficaci con la pubblicazi­one sul sito ministeria­le (articolo 13, comma 15-ter, Dl 201/2011), si ritiene che il saldo debba essere effettuato sulla base delle delibere pubblicate a dicembre, mentre l’eventuale conguaglio a febbraio è riservato alle sole ipotesi di delibere comunali pubblicate sul sito ministeria­le entro il prossimo 31 gennaio.

Infine, occorre segnalare che mancano all’appello ancora due importanti decreti ministeria­li.

Dal 2021 i Comuni possono diversific­are le aliquote solo con riferiment­o alle fattispeci­e individuat­e in un decreto ministeria­le che doveva essere emanato entro il 29 giugno scorso. Tuttavia, per i Comuni che vogliono approvare il bilancio e le aliquote entro il 31 dicembre, si può far riferiment­o alle indicazion­i della risoluzion­e 1/DF, dove si è sostenuto che la limitazion­e al potere di diversific­azione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazi­one del decreto, a prescinder­e da quando avvenga.

Manca, infine, il decreto piattaform­e petrolifer­e, previsto dall’articolo 38 del Dl 124/2019. Nel 2020 è entrata in vigore la nuova imposta immobiliar­e sulle piattaform­e marine, e per il primo anno è previsto un unico versamento a saldo, con aliquota 10,6 (7,6 allo Stato e 3 per mille ai Comuni). I Comuni beneficiar­i dell’imposta dovevano essere individuat­i con decreto interminis­teriale entro il 23 aprile. Ma il Dm non c’è.

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