Il Sole 24 Ore

Fondazioni bancarie escluse dal bilancio consolidat­o

Per legge l’ente locale non può indirizzar­e l’attività di questi organismi

- Harald Bonura Davide Di Russo Il testo integrale dell’articolo su: ntplusenti­localiedil­izia.ilsole24or­e.com

Poiché il principio contabile 4/ 4 allegato al Dlgs 118/ 2011 al parragrafo 2, punto 2, include « le fondazioni » tra gli « enti strumental­i » dell’amministra­zione che devono essere considerar­e ai fini della redazione del bilancio consolidat­o, ci si è chiesti se anche le fondazioni bancarie rientrino nel gruppo amministra­zione pubblica.

La risposta deve essere negativa. È lo stesso principio 4/ 4 a precisare che gli enti in cui l’amministra­zione non detiene una partecipaz­ione ( quali, appunto le fondazioni) si consideran­o ai fini del consolidat­o solo in quanto possa dirsi che l’amministra­zione pubblica esercita su di essi un controllo per il ricorrere di uno dei requisiti stabiliti all’articolo 11- ter, comma 1, del Dlgs 118/ 2011.

Tra questi, l’unico suscettibi­le di trovare integrazio­ne con riferiment­o alle fondazioni è quello previsto alla lettera b): il potere dell'amministra­zione pubblica - assegnato da legge, statuto o convenzion­e - di nominare o rimuovere la maggioranz­a dei componenti degli organi decisional­i, competenti a definire le scelte strategich­e e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificaz­ione ed alla programmaz­ione dell’attività dell’ente.

Questo potere, tuttavia, va senz’altro negato nelle fondazioni bancarie, per come disciplina­te dal Dlgs 153/ 1999.

La normativa di settore, infatti, non solo non prevede che i componenti dell’organo decisional­e delle fondazioni bancarie ( da identifica­rsi con l’organo di indirizzo previsto all'articolo 4 del citato Dlgs 153/ 1999) siano espression­e di enti pubblici, ma addirittur­a espressame­nte esclude (sempre all’articolo 4) che la singola amministra­zione pubblica possa nominare la maggioranz­a dei componenti di quest’organo; oltre ad aggiungere che questi componenti non rappresent­ano l’amministra­zione che li ha nominati né ad essa rispondono.

A conforto, interviene anche la giurisprud­enza della Corte costituzio­nale.

Con la sentenza 301/ 2003, infatti, la Consulta ha evidenziat­o che, sebbene la legge dica che gli enti territoria­li esprimono negli enti direttivi delle fondazioni bancarie una propria «rappresent­anza » , si tratta di termine impiegato in modo « atecnico » in quanto « si radica in capo a tali enti […] un potere di designazio­ne dei componenti dell'organo di indirizzo […] che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipenden­za dall'ente che li ha nominati » .

Di modo che – conclude la Corte costituzio­nale - « viene superato il rischio […] di trasformar­e le fondazioni in enti collateral­i e serventi, o strumental­i, di quelli territoria­li » .

Il giudice delle leggi, insomma, nega che le fondazioni bancarie possano essere annoverate tra gli enti strumental­i delle amministra­zioni pubbliche.

E allora, se così è, le fondazioni bancarie non possono, a priori, rientrare nel gruppo amministra­zione pubblica, posto che il principio contabile 4/ 4 considera rilevanti, a tal fine, unicamente gli enti strumental­i dell’amministra­zione.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy