Fondazioni bancarie escluse dal bilancio consolidato
Per legge l’ente locale non può indirizzare l’attività di questi organismi
Poiché il principio contabile 4/ 4 allegato al Dlgs 118/ 2011 al parragrafo 2, punto 2, include « le fondazioni » tra gli « enti strumentali » dell’amministrazione che devono essere considerare ai fini della redazione del bilancio consolidato, ci si è chiesti se anche le fondazioni bancarie rientrino nel gruppo amministrazione pubblica.
La risposta deve essere negativa. È lo stesso principio 4/ 4 a precisare che gli enti in cui l’amministrazione non detiene una partecipazione ( quali, appunto le fondazioni) si considerano ai fini del consolidato solo in quanto possa dirsi che l’amministrazione pubblica esercita su di essi un controllo per il ricorrere di uno dei requisiti stabiliti all’articolo 11- ter, comma 1, del Dlgs 118/ 2011.
Tra questi, l’unico suscettibile di trovare integrazione con riferimento alle fondazioni è quello previsto alla lettera b): il potere dell'amministrazione pubblica - assegnato da legge, statuto o convenzione - di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente.
Questo potere, tuttavia, va senz’altro negato nelle fondazioni bancarie, per come disciplinate dal Dlgs 153/ 1999.
La normativa di settore, infatti, non solo non prevede che i componenti dell’organo decisionale delle fondazioni bancarie ( da identificarsi con l’organo di indirizzo previsto all'articolo 4 del citato Dlgs 153/ 1999) siano espressione di enti pubblici, ma addirittura espressamente esclude (sempre all’articolo 4) che la singola amministrazione pubblica possa nominare la maggioranza dei componenti di quest’organo; oltre ad aggiungere che questi componenti non rappresentano l’amministrazione che li ha nominati né ad essa rispondono.
A conforto, interviene anche la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Con la sentenza 301/ 2003, infatti, la Consulta ha evidenziato che, sebbene la legge dica che gli enti territoriali esprimono negli enti direttivi delle fondazioni bancarie una propria «rappresentanza » , si tratta di termine impiegato in modo « atecnico » in quanto « si radica in capo a tali enti […] un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo […] che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati » .
Di modo che – conclude la Corte costituzionale - « viene superato il rischio […] di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali » .
Il giudice delle leggi, insomma, nega che le fondazioni bancarie possano essere annoverate tra gli enti strumentali delle amministrazioni pubbliche.
E allora, se così è, le fondazioni bancarie non possono, a priori, rientrare nel gruppo amministrazione pubblica, posto che il principio contabile 4/ 4 considera rilevanti, a tal fine, unicamente gli enti strumentali dell’amministrazione.