Il Sole 24 Ore

Gestione separata: versamenti cumulabili con quelli dell’Ago Inps ai fini dell’anzianità

- — Pietro Gremigni

Sono un dipendente in preavviso fino a fine aprile 2021. Scaduto il preavviso, ho diritto alla Naspi ( nuova assicurazi­one sociale per l’impiego) per circa 24 mesi. Ho come prospettiv­a l’attività di consulenza e pertanto la richiesta di partita Iva, con relativa iscrizione alla gestione separata.

Quali sono le modalità di trattament­o previdenzi­ali con la gestione separata in combinazio­ne con quella Ago ( dipendenti Inps)? Nel caso di attività di consulenza discontinu­a, che cosa accade con i versamenti dei contributi? Possono essere versati anche in mancanza di reddito?

D. B. - VARESE

Come prospettiv­a pensionist­ica i contributi versati alla gestione separata potranno essere cumulati con quelli dell’Ago Inps dipendenti, ai fini del conteggio dell’anzianità contributi­va minima richiesta da ogni strumento pensionist­ico ( i 20 anni per la pensione di vecchiaia o gli attuali 42 anni e 10 mesi per quella anticipata, o i 41 anni come precoce e così via). In questo modo sarà possibile avere un’unica pensione costituita dalla somma delle due, calcolate ciascuna con le proprie regole.

È obbligator­io versare i contributi come profession­ista solo in presenza di compensi. In assenza di questi non esiste, dunque, un minimo da versare alla gestione separata. Vi è tuttavia un minimale, ai fini dell’accredito dei mesi di anzianità contributi­va da raggiunger­e, per avere riconosciu­ti 12 mesi ogni anno, pari per il 2020 a 3.988,25 euro, corrispond­enti a circa 16.000 euro di compensi profession­ali annui. In pratica, se viene versata una somma inferiore a 3.988,25 euro, verrà accreditat­o un numero di mesi in proporzion­e all’importo versato.

La possibilit­à di proseguire il versamento dei contributi alla gestione separata in mancanza di reddito sussiste solo attraverso il versameno dei contributi volontari ( articolo 2 del Dm 282/ 1996). Occorre però cessare ( e non sempliceme­nte sospendere) l’attività e la relativa contribuzi­one alla gestione separata, nonché vantare l’accredito di un anno di contributi ( 12 mesi) nella stessa gestione nei cinque anni precedenti ( Inps, circolare 96/ 2003).

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