Gestione separata: versamenti cumulabili con quelli dell’Ago Inps ai fini dell’anzianità
Sono un dipendente in preavviso fino a fine aprile 2021. Scaduto il preavviso, ho diritto alla Naspi ( nuova assicurazione sociale per l’impiego) per circa 24 mesi. Ho come prospettiva l’attività di consulenza e pertanto la richiesta di partita Iva, con relativa iscrizione alla gestione separata.
Quali sono le modalità di trattamento previdenziali con la gestione separata in combinazione con quella Ago ( dipendenti Inps)? Nel caso di attività di consulenza discontinua, che cosa accade con i versamenti dei contributi? Possono essere versati anche in mancanza di reddito?
D. B. - VARESE
Come prospettiva pensionistica i contributi versati alla gestione separata potranno essere cumulati con quelli dell’Ago Inps dipendenti, ai fini del conteggio dell’anzianità contributiva minima richiesta da ogni strumento pensionistico ( i 20 anni per la pensione di vecchiaia o gli attuali 42 anni e 10 mesi per quella anticipata, o i 41 anni come precoce e così via). In questo modo sarà possibile avere un’unica pensione costituita dalla somma delle due, calcolate ciascuna con le proprie regole.
È obbligatorio versare i contributi come professionista solo in presenza di compensi. In assenza di questi non esiste, dunque, un minimo da versare alla gestione separata. Vi è tuttavia un minimale, ai fini dell’accredito dei mesi di anzianità contributiva da raggiungere, per avere riconosciuti 12 mesi ogni anno, pari per il 2020 a 3.988,25 euro, corrispondenti a circa 16.000 euro di compensi professionali annui. In pratica, se viene versata una somma inferiore a 3.988,25 euro, verrà accreditato un numero di mesi in proporzione all’importo versato.
La possibilità di proseguire il versamento dei contributi alla gestione separata in mancanza di reddito sussiste solo attraverso il versameno dei contributi volontari ( articolo 2 del Dm 282/ 1996). Occorre però cessare ( e non semplicemente sospendere) l’attività e la relativa contribuzione alla gestione separata, nonché vantare l’accredito di un anno di contributi ( 12 mesi) nella stessa gestione nei cinque anni precedenti ( Inps, circolare 96/ 2003).