Il Sole 24 Ore

Rinuncia all’eredità e trasferime­nto di detrazioni

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Se un soggetto rinuncia, a favore dei figli, a un immobile ricevuto in eredità, le detrazioni fiscali rateizzate, relative a impianti fotovoltai­ci, continuano oppure no? Se sì, quale documentaz­ione dev’essere prodotta?

D. F. - PORDENONE

Come chiarito dalle Entrate, in caso di acquisizio­ne dell’immobile per succession­e le quote residue di detrazione si trasferisc­ono per intero esclusivam­ente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazio­ne dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

Se, per esempio, l’erede che detiene direttamen­te l’immobile ereditato lo concede successiva­mente in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiar­e delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione ( si veda la guida “Ristruttur­azioni edilizie: le agevolazio­ni fiscali – Luglio 2019”, a pagina 21). Pertanto, per rispondere al quesito, se un soggetto rinuncia a favore dei figli (anche loro eredi), questi possono continuare la rateazione della detrazione alle condizioni sopra indicate.

Non è necessaria documentaz­ione ulteriore rispetto a quella originaria relativa alla detrazione e alle spese agevolate; potrebbe essere richiesta dal Fisco quella riguardant­e la succession­e e la rinuncia all’eredità, ma sono informazio­ni di cui di solito l’amministra­zione già dispone.

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