Il Sole 24 Ore

Facciate, non è sufficient­e la visibilità da strada privata

- A cura di Alessandro Borgoglio

Nella legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020, è contenuto il cosiddetto bonus facciate al 90 per cento, ammesso per le spese relative a interventi finalizzat­i al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Pare di capire che le facciate interessat­e al bonus devono essere visibili da pubblica via.

Le cose stanno così? Se un edificio ha una facciata visibile soltanto da una via privata, per questa facciata il bonus non è applicabil­e?

F. A. - PARMA

Come chiarito con la circolare 2/ E/ 2020, sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro « esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile ( intero perimetro esterno) » .

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Devono, infatti, considerar­si escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con riferiment­o alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Con la risposta 418/ 2020, infine, è stato esaminato il caso di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico: in questo caso, secondo le Entrate, l’intervento non rientra tra quelli agevolabil­i.

In sostanza, secondo la prassi delle Entrate, le facciate, per essere agevolabil­i devono essere visibili da strada o da suolo pubblico: pertanto, se la strada in questione non può considerar­si pubblica, il bonus facciate non spetta.

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