Sismabonus, l’aliquota si alza per lavori non ancora ultimati
Ho iniziato nel 2019, su una unità abitativa unifamiliare, dei lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo con tutti i requisiti per accedere al sismabonus con il miglioramento di due classi di rischio e conseguente aliquota dell’ 80 per cento. I lavori non sono ancora terminati e la relativa pratica di autorizzazione ai lavori è ancora aperta in Comune.
Posso fruire, per gli interventi che rimangono da fare, dell’aliquota del 110 per cento? Posso cedere il credito? E il limite di spesa quale sarebbe? Inoltre, in caso di installazione di pannelli fotovoltaici, gli stessi rientrerebbero come lavori trainati con il relativo limite di spesa autonomo e con la possibilità di cedere il credito?
N. R. - TRAPANI
Se sono state sostenute spese in relazione a interventi ricadenti nell’ambito del sismabonus ordinario a partire dal 1° gennaio 2020, esse danno già di per sé titolo alla cessione del credito per effetto di quanto disposto dall’articolo 121, comma 2, lettera c, del Dl 34/2020.
Se le spese sono sostenute a partire dal 1° luglio 2020, è possibile accedere al superbonus 110% a condizione che l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese vengano puntualmente asseverate dal progettista strutturale oppure dal direttore dei lavori o dal collaudatore statico, in base a quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera b, del Dl 34/2020. Anche in questo caso il credito sarà cedibile, a condizione che venga rilasciato il visto di conformità di cui al comma 11 della norma citata.
I massimali di spesa restano invariati: per cui la scelta di agevolare le spese per gli interventi antisismici mediante il superbonus non aumenta di per sé l’importo massimo di spesa agevolabile, che rimane di 96.000 euro per unità immobiliare. Quanto agli impianti fotovoltaici, la loro installazione è sempre favorita al traino di interventi sismabonus, a condizione che questi ultimi figurino come interventi trainanti e quindi vengano agevolati in ambito superbonus 110 per cento, come specificato nel comma 5 dell’articolo 119. Occorre dunque che i residui lavori antisismici possano venire attratti nell’ambito del superbonus, con rilascio delle asseverazioni citate.