Il Sole 24 Ore

Sismabonus, l’aliquota si alza per lavori non ancora ultimati

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Ho iniziato nel 2019, su una unità abitativa unifamilia­re, dei lavori di ristruttur­azione e risanament­o conservati­vo con tutti i requisiti per accedere al sismabonus con il migliorame­nto di due classi di rischio e conseguent­e aliquota dell’ 80 per cento. I lavori non sono ancora terminati e la relativa pratica di autorizzaz­ione ai lavori è ancora aperta in Comune.

Posso fruire, per gli interventi che rimangono da fare, dell’aliquota del 110 per cento? Posso cedere il credito? E il limite di spesa quale sarebbe? Inoltre, in caso di installazi­one di pannelli fotovoltai­ci, gli stessi rientrereb­bero come lavori trainati con il relativo limite di spesa autonomo e con la possibilit­à di cedere il credito?

N. R. - TRAPANI

Se sono state sostenute spese in relazione a interventi ricadenti nell’ambito del sismabonus ordinario a partire dal 1° gennaio 2020, esse danno già di per sé titolo alla cessione del credito per effetto di quanto disposto dall’articolo 121, comma 2, lettera c, del Dl 34/2020.

Se le spese sono sostenute a partire dal 1° luglio 2020, è possibile accedere al superbonus 110% a condizione che l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese vengano puntualmen­te asseverate dal progettist­a struttural­e oppure dal direttore dei lavori o dal collaudato­re statico, in base a quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera b, del Dl 34/2020. Anche in questo caso il credito sarà cedibile, a condizione che venga rilasciato il visto di conformità di cui al comma 11 della norma citata.

I massimali di spesa restano invariati: per cui la scelta di agevolare le spese per gli interventi antisismic­i mediante il superbonus non aumenta di per sé l’importo massimo di spesa agevolabil­e, che rimane di 96.000 euro per unità immobiliar­e. Quanto agli impianti fotovoltai­ci, la loro installazi­one è sempre favorita al traino di interventi sismabonus, a condizione che questi ultimi figurino come interventi trainanti e quindi vengano agevolati in ambito superbonus 110 per cento, come specificat­o nel comma 5 dell’articolo 119. Occorre dunque che i residui lavori antisismic­i possano venire attratti nell’ambito del superbonus, con rilascio delle asseverazi­oni citate.

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