Bonus « verde » replicabile per lo stesso immobile
Il bonus verde è fruibile più volte ( in anni differenti) per lo stesso immobile?
Per esempio, se nel 2019 è stato utilizzato l’importo massimo detraibile, cioè 5.000 euro, per la piantumazione della siepe, nel 2020 si può nuovamente chiedere il bonus verde per lavori di manutenzione straordinaria ( riqualificazione di prati, impianti di irrigazione grandi potature)?
N. F. - RAVENNA
La risposta è affermativa, tenuto conto di quanto viene precisato per il bonus mobili (detrazione del 50% di 10.000 euro, per arredo e elettrodomestici, si vedano le circolari 7/E del 2018 e 13/E del 2019). L’articolo 10, comma 1, del Dl 162/2019, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, proroga anche per il 2020 il cosiddetto bonus verde, ossia la detrazione Irpef del 36 per cento, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per interventi di:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
– realizzazione di giardini pensili e coperture a verde, purché si collochino nell’ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale. La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro e condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili) è ripartita in 10 quote annuali di pari importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi. A fronte di nuovi interventi eseguiti in anni diversi (per esempio nel 2019 e nel 2020) anche sull’area verde dello stesso immobile, i benefici fiscali sono ripetibili e competono autonomamente per un ulteriore importo di 5.000 euro.
La circolare 17/E/2015 (risposta 4.1) ha riconosciuto la deducibilità in sede di separazione coniugale del cosiddetto “contributo casa”, ossia delle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato, a condizione che siano disposte dal giudice, quantificabili e corrisposte periodicamente.
La quantificazione del “contributo casa”, se non è stabilita direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, per esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento (circolare 50/E/2002, risposta 3.2). In ogni caso, il versamento degli importi citati, laddove deducibili, non è vincolato a una specifica modalità.
Pertanto, viste le condizioni operative riportate in premessa, il marito non potrà conseguire il beneficio fiscale delle spese erogate a favore dell’ex moglie a titolo di “contributo casa” qualora le stesse non risultino, anche implicitamente, disposte nel provvedimento giudiziario.