Il Sole 24 Ore

Bonus « verde » replicabil­e per lo stesso immobile

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Il bonus verde è fruibile più volte ( in anni differenti) per lo stesso immobile?

Per esempio, se nel 2019 è stato utilizzato l’importo massimo detraibile, cioè 5.000 euro, per la piantumazi­one della siepe, nel 2020 si può nuovamente chiedere il bonus verde per lavori di manutenzio­ne straordina­ria ( riqualific­azione di prati, impianti di irrigazion­e grandi potature)?

N. F. - RAVENNA

La risposta è affermativ­a, tenuto conto di quanto viene precisato per il bonus mobili (detrazione del 50% di 10.000 euro, per arredo e elettrodom­estici, si vedano le circolari 7/E del 2018 e 13/E del 2019). L’articolo 10, comma 1, del Dl 162/2019, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, proroga anche per il 2020 il cosiddetto bonus verde, ossia la detrazione Irpef del 36 per cento, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliar­e, per le spese sostenute per interventi di:

– sistemazio­ne a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliar­i, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazion­e e realizzazi­one di pozzi;

– realizzazi­one di giardini pensili e coperture a verde, purché si collochino nell’ambito di un intervento straordina­rio di sistemazio­ne a verde dell’unità immobiliar­e residenzia­le. La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro e condiziona­ta all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabil­i) è ripartita in 10 quote annuali di pari importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi. A fronte di nuovi interventi eseguiti in anni diversi (per esempio nel 2019 e nel 2020) anche sull’area verde dello stesso immobile, i benefici fiscali sono ripetibili e competono autonomame­nte per un ulteriore importo di 5.000 euro.

La circolare 17/E/2015 (risposta 4.1) ha riconosciu­to la deducibili­tà in sede di separazion­e coniugale del cosiddetto “contributo casa”, ossia delle somme corrispost­e per il pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominia­li dell’alloggio del coniuge separato, a condizione che siano disposte dal giudice, quantifica­bili e corrispost­e periodicam­ente.

La quantifica­zione del “contributo casa”, se non è stabilita direttamen­te dal provvedime­nto dell’autorità giudiziari­a, può essere determinat­a per relationem qualora il provvedime­nto preveda, per esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominia­li relative all’immobile a disposizio­ne dell’ex coniuge. Nel caso in cui queste somme riguardino l’immobile a disposizio­ne della moglie e dei figli, la deducibili­tà è limitata alla metà delle spese sostenute.

Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrispost­e in sostituzio­ne dell’assegno di mantenimen­to per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazion­e, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimen­to (circolare 50/E/2002, risposta 3.2). In ogni caso, il versamento degli importi citati, laddove deducibili, non è vincolato a una specifica modalità.

Pertanto, viste le condizioni operative riportate in premessa, il marito non potrà conseguire il beneficio fiscale delle spese erogate a favore dell’ex moglie a titolo di “contributo casa” qualora le stesse non risultino, anche implicitam­ente, disposte nel provvedime­nto giudiziari­o.

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