I vantaggi e i risvolti contabili dell’estromissione agevolata
Vorrei avere informazioni sull’estromissione agevolata, per il trasferimento di un immobile dalla mia ditta individuale a me, persona fisica.
Dal punto di vista fiscale, quali sarebbero i benefici? V. D. - BARI
L’estromissione agevolata è una disposizione che viene periodicamente riproposta dal legislatore. L’ultima era stata prevista dall’articolo 1, comma 690, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e poteva essere effettuata entro il 31 maggio 2020 con effetto dal 1° gennaio 2020, per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2019. L’agevolazione spettava a coloro che rivestivano la qualifica di imprenditori individuali alla data del 31 ottobre 2019 e la conservavano al 1° gennaio 2020, data a decorrere dalla quale spiega effetto l’esercizio dell’opzione per l’esclusione. La disciplina agevolativa riguardava gli immobili strumentali per destinazione, vale a dire utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalle loro specifiche caratteristiche, e quelli strumentali per natura i quali, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore oppure se concessi in affitto o in comodato. L’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
L’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del modello Redditi persone fisiche può essere sanata entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Come indicato nella circolare 8/E/2019, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini dell’esercizio dell’estromissione: in tale ipotesi, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo in base agli articoli 10 e seguenti del Dpr 602/1973, salva la possibilità di avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
Si evidenzia che l’articolo 1 del Dpr 442/1997, nel disciplinare le modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, attribuisce rilevanza al comportamento concludente del contribuente, cioè alla condotta espressiva della volontà di avvalersi dello specifico regime opzionale; nel caso in esame, può essere significativa la contabilizzazione dell’estromissione dei beni immobili strumentali per destinazione sul libro giornale – per le imprese in contabilità ordinaria – oppure sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata (circolare 26/E/2016, capitolo IV, paragrafo 3).
L’estromissione dal patrimonio dell’impresa comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale degli immobili strumentali (anche assumendo il relativo valore catastale rivalutato) e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Quest’ultimo è determinato assumendo il valore iscritto nel