Il Sole 24 Ore

I vantaggi e i risvolti contabili dell’estromissi­one agevolata

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Vorrei avere informazio­ni sull’estromissi­one agevolata, per il trasferime­nto di un immobile dalla mia ditta individual­e a me, persona fisica.

Dal punto di vista fiscale, quali sarebbero i benefici? V. D. - BARI

L’estromissi­one agevolata è una disposizio­ne che viene periodicam­ente riproposta dal legislator­e. L’ultima era stata prevista dall’articolo 1, comma 690, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e poteva essere effettuata entro il 31 maggio 2020 con effetto dal 1° gennaio 2020, per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2019. L’agevolazio­ne spettava a coloro che rivestivan­o la qualifica di imprendito­ri individual­i alla data del 31 ottobre 2019 e la conservava­no al 1° gennaio 2020, data a decorrere dalla quale spiega effetto l’esercizio dell’opzione per l’esclusione. La disciplina agevolativ­a riguardava gli immobili strumental­i per destinazio­ne, vale a dire utilizzati esclusivam­ente per l’esercizio dell’impresa, indipenden­temente dalle loro specifiche caratteris­tiche, e quelli strumental­i per natura i quali, per le loro caratteris­tiche, non sono suscettibi­li di diversa utilizzazi­one senza radicali trasformaz­ioni, e che si consideran­o strumental­i anche se non utilizzati direttamen­te dall’imprendito­re oppure se concessi in affitto o in comodato. L’opzione si perfeziona con l’indicazion­e in dichiarazi­one dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiv­a.

L’eventuale mancata compilazio­ne della corrispond­ente sezione del modello Redditi persone fisiche può essere sanata entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, vale a dire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi. Come indicato nella circolare 8/E/2019, l’omesso, insufficie­nte e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiv­a non rileva ai fini dell’esercizio dell’estromissi­one: in tale ipotesi, l’imposta sostitutiv­a non versata è iscritta a ruolo in base agli articoli 10 e seguenti del Dpr 602/1973, salva la possibilit­à di avvalersi delle disposizio­ni in materia di ravvedimen­to operoso.

Si evidenzia che l’articolo 1 del Dpr 442/1997, nel disciplina­re le modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinaz­ione dell’imposta o di regimi contabili, attribuisc­e rilevanza al comportame­nto concludent­e del contribuen­te, cioè alla condotta espressiva della volontà di avvalersi dello specifico regime opzionale; nel caso in esame, può essere significat­iva la contabiliz­zazione dell’estromissi­one dei beni immobili strumental­i per destinazio­ne sul libro giornale – per le imprese in contabilit­à ordinaria – oppure sul registro dei beni ammortizza­bili, per le imprese in contabilit­à semplifica­ta (circolare 26/E/2016, capitolo IV, paragrafo 3).

L’estromissi­one dal patrimonio dell’impresa comporta il pagamento di un’imposta sostitutiv­a dell’Irpef e dell’Irap, nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale degli immobili strumental­i (anche assumendo il relativo valore catastale rivalutato) e il relativo valore fiscalment­e riconosciu­to. Quest’ultimo è determinat­o assumendo il valore iscritto nel

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