Immobili d’impresa, quando si può ridurre la riserva
Per una società è stata effettuata la rivalutazione dell’immobile, con l’iscrizione della relativa riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta. L’affrancamento, però, non è mai stato effettuato. Sarebbe possibile annullare questa riserva e ridurre di conseguenza il valore dell’immobile rivalutato?
S. D. - MILANO
Si ritiene possibile ridurre il valore dell’immobile e corrispondentemente quello della riserva di rivalutazione, qualora vi sia una perdita durevole di valore dell’immobile ( articolo 2426, punto 3, del Codice civile).
Le varie leggi di rivalutazione hanno sempre richiamato l’articolo 13 della legge 342/2000, in base al quale il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite dev’essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge di rivalutazione, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile.