Il Sole 24 Ore

Immobili d’impresa, quando si può ridurre la riserva

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Per una società è stata effettuata la rivalutazi­one dell’immobile, con l’iscrizione della relativa riserva di rivalutazi­one in sospension­e d’imposta. L’affrancame­nto, però, non è mai stato effettuato. Sarebbe possibile annullare questa riserva e ridurre di conseguenz­a il valore dell’immobile rivalutato?

S. D. - MILANO

Si ritiene possibile ridurre il valore dell’immobile e corrispond­entemente quello della riserva di rivalutazi­one, qualora vi sia una perdita durevole di valore dell’immobile ( articolo 2426, punto 3, del Codice civile).

Le varie leggi di rivalutazi­one hanno sempre richiamato l’articolo 13 della legge 342/2000, in base al quale il saldo attivo risultante dalle rivalutazi­oni eseguite dev’essere imputato al capitale o accantonat­o in una speciale riserva designata con riferiment­o alla legge di rivalutazi­one, con esclusione di ogni diversa utilizzazi­one.

La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizio­ni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile. In caso di utilizzazi­one della riserva a copertura di perdite, non si può procedere alla distribuzi­one di utili fino a quando la riserva non è reintegrat­a o ridotta in misura corrispond­ente con deliberazi­one dell’assemblea straordina­ria, non applicando­si le disposizio­ni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile.

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