Così riprendono i versamenti dopo la sospensione Covid
Per quel che riguarda un’impresa con domicilio/sede al di fuori della zona rossa, con ricavi dell’anno 2019 inferiori a 2 milioni di euro, il versamento del debito Iva del mese di febbraio 2020 (scaduto il 20 marzo) è stato sospeso dall’articolo 62, commi 2 e 3, del decreto “cura Italia” (Dl 18/2020). L’articolo 127 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) prevede, per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del Dl 18/2020, la ripresa del versamento dal 16 settembre 2020.
Si chiede se tale ripresa può essere effettuata, dal 16 settembre 2020, per il 50% in quattro rate mensili e per il restante 50% con successive
24 rate, come previsto dal decreto Agosto
(Dl 104/2020).
B. B. - TERAMO
Il debito Iva del mese di febbraio, per coloro che rientrano nelle condizioni previste dal Dl 18/2020, può essere versato, dal 16 settembre 2020, per il 50% in quattro rate mensili e per il restante 50% con successive 24 rate. L’articolo 97 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha stabilito che i versamenti previsti agli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– per un importo pari al restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Gli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 del Dl 23/2020 (decreto Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 Dl 18/2020 (decreto Cura Italia“). In particolare, l’articolo 62 del Dl 18/2020 disponeva la proroga per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019,