Il Sole 24 Ore

La società nata nel 2019 fruisce dell’esonero dal saldo

- A cura di Gianluca Dan

Una società costituita nel 2019 può beneficiar­e dell’applicazio­ne dell’articolo 24 del decreto Rilancio, e quindi non pagare saldo e acconto Irap, non essendo tenuta a versare gli acconti 2019 in quanto anno di costituzio­ne?

O, invece, non avendo pagato gli acconti non potrà beneficiar­e dell’agevolazio­ne per il saldo, ma solo per il primo acconto?

A. C. - PADOVA

L’articolo 24 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) non prevede termini entro i quali le società devono essere costituite per fruire dell’esonero dal versamento del saldo Irap. Pertanto, la società indicata nel quesito può non versare il saldo del periodo d’imposta 2019 e la prima rata di acconto per il 2020.

In particolar­e, l’articolo 24 citato prevede che non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto della stessa Irap relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001, o dall’articolo 58 Dl 124/2019, convertito con modificazi­oni in legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’esonero si applica esclusivam­ente ai soggetti, diversi da quelli che determinan­o il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10–bis del Dlgs 446/1997, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162–bis del Tuir (Dpr 9178/1986), con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo Tuir non superiori

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