Il rifacimento del lastrico dell’autosilo in condominio
Sono proprietario di un box in un autosilo, nel quale è stato rifatto, dopo 30 anni, il lastrico solare. L’autosilo è formato da sette piani di box ( tre interrati più quattro fuori terra) e dal piano terra di negozi. Secondo il regolamento condominiale, i proprietari dei piani sottostanti il lastrico solare devono sostenere un terzo della spesa.
Come va ripartita questa spesa tra i condòmini?
L. C. - CREMONA
Il criterio legale di ripartizione delle spese per i lastrici solari prevede che un terzo della spesa sia posto a carico di chi eventualmente ne ha l’uso esclusivo e i restanti due terzi – oppure l’intero nel caso in cui il lastrico solare sia di uso comune – siano ripartiti tra tutti i condòmini proprietari di unità immobiliari sottostanti il lastrico, comprese quelle ai piani interrati (articolo 1126 del Codice civile).
La clausola del regolamento di condominio riportata dal lettore sembra derogare al criterio legale di ripartizione riferito. Ai fini della sua piena efficacia, occorre che la stessa risulti accettata da tutti i condòmini anche per effetto di un univoco richiamo al regolamento di condominio negli atti di acquisto di ciascuno, oppure specificamente trascritta nei registri immobiliari, sempre che se ne ammetta la trascrivibilità (per la trascrivibilità delle sole clausole costitutive di servitù si orienta la sentenza della Cassazione, sezione II, 19 marzo 2018, n. 6769, secondo cui occorre che il contenuto della clausola risulti dalla nota di trascrizione distinta da quella relativa all’atto di acquisto). Ove non trascritta, dunque, la clausola non può essere fatta valere contro i condòmini che non l’hanno accettata, i quali, pertanto, non potranno essere costretti a contribuire alle spese in misura superiore a quanto dagli stessi dovuto sulla base del criterio legale di ripartizione di volta in volta applicabile.