Il Sole 24 Ore

Zone rosse, assemblee in presenza per motivi urgenti

- A cura di Umberto Fantigross­i

Abito in un comune in zona rossa. In un altro comune della stessa zona rossa possiedo unità immobiliar­i nell’ambito di un condominio. Posso uscire dal mio comune per partecipar­e all’assemblea condominia­le? G. F. - NOVARA

Sulla possibilit­à di convocare e svolgere assemblee di condominio nelle zone dichiarate “rosse”, in base al Dpcm del 3 novembre scorso, si registrano opinioni opposte.

Da un lato l’interpreta­zione del ministero dell’Interno è di segno positivo. Nelle faq (risposte a domande frequenti) pubblicate sul proprio sito, il Ministero afferma che è consentito svolgere anche in queste zone assemblee condominia­li in presenza, con la precisazio­ne che resta fortemente consigliat­o svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza, ma che, laddove ciò sia possibile, per lo svolgiment­o in presenza occorre rispettare le disposizio­ni in materia di distanziam­ento sociale e uso dei dispositiv­i di protezione individual­e. A questa soluzione si oppone una diversa tesi, secondo la quale l’assemblea condominia­le non telematica non rientrereb­be fra le “situazioni di necessità”, che, insieme alle “esigenze lavorative” e ai “motivi di salute”, costituisc­ono le sole ipotesi di possibili spostament­i nelle zone rosse. Delle tre ipotesi, la prima è quella che meno definisce le situazioni che vi possono effettivam­ente rientrare, e va quindi applicata con ragionevol­ezza e con un po’ di elasticità.

In materia condominia­le si potrebbe dire che la convocazio­ne in presenza sarebbe giustifica­bile solo ove fosse dimostrato che i condòmini non hanno dato il maggiorita­rio consenso alla videoconfe­renza (ciò in base all’articolo 66, comma quarto delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile come modificato da ultimo in sede di conversion­e in legge del Dl 125/2000) e in presenza di argomenti dell’ordine del giorno che abbiano carattere di reale urgenza. Comunque, il rischio di essere multati quando ci si reca nell’assemblea “in presenza” esiste, soprattutt­o se non si documentan­o adeguatame­nte le condizioni eccezional­i che lo consentono.

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