Il Sole 24 Ore

Il condomino risponde delle obbligazio­ni contestual­i

-

L’amministra­tore di un condominio dove ho un appartamen­to ci ha informati che le quote del Tfr (trattament­o di fine rapporto) del portiere non sono mai state accantonat­e. In quel condominio mia madre, che è deceduta nel 2013, era usufruttua­ria di tre appartamen­ti, di cui mio fratello e io eravamo proprietar­i. Due degli appartamen­ti sono stati venduti nel 2015; del terzo ho rilevato la quota di mio fratello, sempre nel 2015.

A chi spetta pagare le quote Tfr per gli anni precedenti al 2015? Ai proprietar­i attuali o a quelli di allora?

A. O. - MILANO

La giurisprud­enza della Corte di cassazione ha da tempo riconosciu­to il principio per cui i singoli condòmini sono responsabi­li per l’adempiment­o delle obbligazio­ni contratte verso i terzi dall’amministra­tore del condominio, per conto di quest’ultimo. Questo principio ha il relativo fondamento sul collegamen­to tra il debito del condomino e l’appartenen­za di questo al condominio, cioè alla contitolar­ità delle parti comuni ( Cassazione, sezioni unite, sentenza 9148/ 2008).

Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex articolo 63 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, chi non fosse condomino al momento in cui è insorto l’obbligo di partecipaz­ione alle spese condominia­li ( Cassazione civile, sezione VI, 1847/ 2018 e 12580/ 2020). Di conseguenz­a, nel caso in questione, saranno tenuti al pagamento delle quote di Tfr del portiere coloro che erano condòmini nel periodo corrispond­ente, vale a dire la madre in qualità di usufruttua­ria ed entrambi i fratelli, in solido, quali contitolar­i della proprietà piena dopo il decesso della madre. I medesimi, in qualità di eredi, rispondera­nno delle quote non versate dalla mamma.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy