Il condomino risponde delle obbligazioni contestuali
L’amministratore di un condominio dove ho un appartamento ci ha informati che le quote del Tfr (trattamento di fine rapporto) del portiere non sono mai state accantonate. In quel condominio mia madre, che è deceduta nel 2013, era usufruttuaria di tre appartamenti, di cui mio fratello e io eravamo proprietari. Due degli appartamenti sono stati venduti nel 2015; del terzo ho rilevato la quota di mio fratello, sempre nel 2015.
A chi spetta pagare le quote Tfr per gli anni precedenti al 2015? Ai proprietari attuali o a quelli di allora?
A. O. - MILANO
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo riconosciuto il principio per cui i singoli condòmini sono responsabili per l’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall’amministratore del condominio, per conto di quest’ultimo. Questo principio ha il relativo fondamento sul collegamento tra il debito del condomino e l’appartenenza di questo al condominio, cioè alla contitolarità delle parti comuni ( Cassazione, sezioni unite, sentenza 9148/ 2008).
Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, chi non fosse condomino al momento in cui è insorto l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali ( Cassazione civile, sezione VI, 1847/ 2018 e 12580/ 2020). Di conseguenza, nel caso in questione, saranno tenuti al pagamento delle quote di Tfr del portiere coloro che erano condòmini nel periodo corrispondente, vale a dire la madre in qualità di usufruttuaria ed entrambi i fratelli, in solido, quali contitolari della proprietà piena dopo il decesso della madre. I medesimi, in qualità di eredi, risponderanno delle quote non versate dalla mamma.